Chiarimento del Garante su quesito Confcommercio
Lo scorso 2 agosto il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha rilasciato il provvedimento allegato contenente alcuni chiarimenti interpretativi in materia di videosorveglianza a seguito di specifica richiesta che la Confederazione aveva formulato nel 2011.
IL CONTESTO ALL'ORIGINE DELLA RICHIESTA
Come è noto, con il Provvedimento dell'8 aprile 2010, il Garante ha fissato le regole generali per il trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza.
Il punto 3.4 del provvedimento (come già l'analogo punto del primo Provvedimento del 2004) disciplina la durata della conservazione delle immagini fissando il limite ordinario a 24 ore.
Nell'attività di videosorveglianza va inoltre rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa di cui allo statuto dei lavoratori.
Pertanto, in linea generale, gli impianti vanno installati previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo provvede la DPL competente per territorio, dettando le modalità per l'uso di tali impianti.
Con riferimento in particolare alla durata dell'eventuale conservazione delle immagini, accade purtroppo di frequente che la DPL respinga la richiesta aziendale di conservazione oltre le 24 ore e fino a 7 giorni, pur contemplata nel Provvedimento, motivando il rifiuto con la circostanza che il punto 3.4 del Provvedimento del Garante non lo consentirebbe poiché l'unica eccezione ivi contemplata riguarda le banche e non anche altre attività.
LA RICHIESTA DELLA CONFEDERAZIONE
Consapevoli dell'importanza che la videosorveglianza riveste per molteplici attività di impresa come le gioiellerie, i tabaccai, i distributori carburanti, i supermercati ed in generale per quasi tutte le attività commerciali, sia come deterrente sia come mezzo per il contrasto dei reati, la Confederazione ha sollecitato un confronto con gli uffici del Garante nel corso dell'estate del 2011.
Durante l'incontro, cui hanno partecipato anche i rappresentanti di alcune delle categorie sopra indicate, sono stati evidenziati al Garante proprio i limiti temporali per la conservazione delle immagini che privano le Autorità di fondamentali elementi (es. effettuazione di sopralluoghi nei giorni precedenti, ecc.) per l'individuazione dei responsabili.
Abbiamo pertanto chiesto all'Autorità di confermare, come sembra evidente dal tenore letterale, che il punto 3.4 del Provvedimento non esclude la possibilità di consentire deroghe alla conservazione anche per altre tipologie di imprese (supermercati, tabaccai, orafi, benzinai, ecc.) qualora vengano evidenziate le circostanze particolari, le speciali esigenze che, in relazione a specifiche situazioni ambientali, ben possono giustificare la deroga anche per altre tipologie di imprese diverse dalle banche.
In altre parole abbiamo chiesto di confermare il carattere meramente esemplificativo del riferimento alle banche nel punto in questione in considerazione del fatto che, per esempio, l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo è legata all'evento (furto/rapina) ed è identica per tutte le tipologie di attività e non solo per quella bancaria.
IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE
Con la nota allegata il Garante ha accolto la nostra richiesta e, pur nell'ambito di tempi che comunque devono intendersi infrasettimanali, ha rimesso al titolare del trattamento la valutazione dei tempi necessari alla conservazione delle immagini.
Resta escluso il caso in cui dall'installazione degli impianti di videosorveglianza possa derivare un controllo a distanza dell'attività lavorativa caso in cui resta necessario un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso in cui la conservazione delle immagini per una settimana si riveli insufficiente, il titolare può presentare al Garante un'istanza di verifica preliminare con l'obiettivo di allungare i tempi di conservazione.