La Legge di Bilancio 2017 ha confermato anche per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di spesa individuati, la possibilità (introdotta dalla Legge n. 92/2012) per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, la corresponsione da parte dell’INPS di un contributo mensile, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile per:
• l’acquisto di servizi di baby sitting;
• far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
L’INPS, con Avviso del 27 gennaio 2017 pubblicato sul proprio sito istituzionale, rende note le istruzioni per la presentazione delle domande di fruizione dei voucher.
Il beneficio è riconosciuto per il biennio 2017-2018, secondo l’ordine delle domande inviate, e la presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti.
Il contributo a favore delle mamme lavoratrici (anche adottive o affidatarie) consiste, per l’anno 2017, in un importo di 600 euro mensili e viene erogato, per un periodo massimo di 6 mesi (ridotti a 3 per le iscritte alla Gestione separata) per:
- il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher) esclusivamente in modalità telematica;
- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell’INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest’ultima della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
Analogamente agli scorsi anni, per accedere ai benefici le lavoratrici madri devono presentare apposita domanda telematica attraverso il sito dell’INPS.
Il percorso è il seguente:
www.inps.it - Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque, fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti.
Il beneficio sarà riconosciuto secondo l’ordine delle domande presentate.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà comunicato solamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla lavoratrice all’atto della presentazione della domanda.
Tale provvedimento sarà, in ogni caso, sempre consultabile sul portale dell’INPS