Il Ministero del Lavoro ha pubblicato alcune risposte a quesiti sul tema delle comunicazione dei voucher.
Si riportano di seguito le risposte ritenute di maggior interesse.
POSSIBILITA’ DI INDICARE IN UN’UNICA COMUNICAZIONE PIÙ PRESTAZIONI
E' possibile effettuare un'unica comunicazione che ricomprenda:
•le attività svolte dal medesimo prestatore in giorni diversi della settimana, con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
•le attività svolte dal medesimo prestatore in un'unica giornata in fasce orarie differenziate, con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato nell'attività lavorativa;
•le attività svolte da una pluralità di prestatori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascuno siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
VARIAZIONI E MODIFICHE
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, il Ministero individua, a titolo esemplificativo, varie ipotesi:
•se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
•se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
•se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
•se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
•se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
•se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
•se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata;
•se il lavoratore non si presenta entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
CAMPO DI APPLICAZIONE
I soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista (tra cui P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS) non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS.
SEDE COMPETENTE ISPETTORATO
Le comunicazioni vanno effettuate alla sede dell’Ispettorato del lavoro del luogo in cui si svolge la prestazione. Tuttavia, viene precisato che se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.