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Adeguamento antincendio strutture ricettive

Si ritiene utile informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio u.s. n. 116 il decreto del Ministero dell'Interno del 15 maggio 2012 contenente il differimento dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al Piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive alberghiere con oltre 25 posti letto.


Si ricorda che il Piano straordinario, approvato con decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, prevedeva che gli enti e i privati che gestiscono le strutture ricettive turistico alberghiere, avrebbero dovuto presentare entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore la domanda di ammissione al Piano ed essere in possesso di particolari misure integrative per la gestione della sicurezza antincendio.


Considerate le difficoltà incontrate dalle imprese per ottemperare agli adempimenti richiesti per l'ammissione al Piano, stante il ristretto arco di tempo previsto, con il decreto in oggetto il termine è stato prorogato al 31 ottobre  2012.


Entro la medesima data le strutture ricettive che hanno richiesto l'ammissione al Piano dovranno essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'art. 5 del decreto del 16 marzo 2012.

 


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PREVENZIONE INCENDI DM 16.3.2012
PIANO STRAORDINARIO BIENNALE

Si informa che nella G.U. del 30.3.2012 è stato pubblicato il D.M. 16 marzo 2012 "Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi."

Il decreto disciplina il piano straordinario biennale di adeguamento per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (26 aprile 1994), che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.
L'ammissione al piano è consentita alle strutture ricettive in possesso, alla data del 29 aprile 2012, dei requisiti i sicurezza antincendio indicati all'art. 5.

 Il piano decorre dal 29 aprile 2012 ed indica il programma dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi che i responsabili delle strutture ricettive devono realizzare entro il 31 dicembre 2013. I responsabili delle strutture ricettive presentano al Comando prov.le dei VVF entro il 29 maggio 2012 la domanda di ammissione al piano, corredata :

• della documentazione tecnica attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5;

• della richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio, per le strutture ricettive oltre 50 posti letto; se il progetto è stato già approvato, si indicano gli elementi identificativi dell'approvazione;

• del programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.


Il Comando, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si esprime sull'ammissione al piano ed effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza. I controlli sono disposti dal Comando anche con metodo a campione; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ad eccezione che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.
 

In caso di omessa presentazione dell'istanza, o di mancata ammissione al piano straordinario, sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 139/2006: arresto sino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro. Il Comando provvede a informare le autorità competenti dei provvedimenti adottati.

 I responsabili delle strutture ricettive non in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 5 possono presentare istanza di ammissione al piano quando in possesso di tali requisiti (anche successivamente alla data del 29 maggio 2012, se però non in esercizio, altrimenti sono applicabili le sanzioni).

 Al termine dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel piano, i responsabili delle attività ricettive presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalità e con la documentazione previste dal DPR 151/2011. Entro 60 giorni dal ricevimento della istanza il Comando effettua i controlli (a campione per  le categorie A e B, con sopralluogo per le categorie C).

 A questo proposito ricordiamo che il D.P.R. 151/2011 include tra le attività soggette ai controlli: alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, case per ferie, con oltre 25 posti letto. Sono state inoltre incluse le strutture turistico-ricettive all'aria aperta (villaggi turistici campeggi ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

 

Le attività - in base alla capacità ricettiva - sono state così ripartite:

* Categoria A: strutture ricettive da 26 fino a 50 posti letto;

* Categoria B: strutture ricettive con oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto, nonché le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici ecc.);

* Categoria C: strutture ricettive con oltre 100 posti letto.

 I responsabili delle attività possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. Inoltre, qualora per sopravvenute esigenze intendano apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, devono presentare istanza di valutazione del progetto di variante, con l'obbligo di completare l'adeguamento antincendio entro il 31 dicembre 2013.

 Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento. Le strutture ricettive, per l'ammissione al piano, devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti nei seguenti punti della Regola Tecnica di cui al DM 9 aprile 1994, come integrato dal DM 6 ottobre 2003:

• punto 9 - impianti elettrici;

• punto 10 - sistemi di allarme;

• punto 11.2 - estintori;

• punto 12 - impianti di rivelazione e segnalazione incendi, per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9.4.1994 ed il DM 16.10.2003 ne prevedono l'obbligo;

• punto 13 - segnaletica di sicurezza;

• punto 14 - gestione della sicurezza;

• punto 15 - addestramento del personale;

• punto 17 - istruzioni di sicurezza;

• punto 20.2 - larghezza delle vie di uscita;

• punto 20.3 - larghezza totale delle uscite, con possibilità di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate;

• punto 20.5 - vie di uscita ad uso promiscuo, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo.

Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientra anche l'adozione di eventuali misure equivalenti.

Per l'ammissione al piano, le strutture ricettive devono inoltre attivare - quali misure integrative di gestione della sicurezza - anche un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, composto da addetti con attestato di idoneità tecnica, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del DM 10.3.1998, il cui numero va stabilito sulla base della valutazione dei rischi, in misura non inferiore a:

- 1 unità, fino a 100 posti letto;

- 2 unità, oltre 100 posti letto e fino a 300 posti letto, con l'aggiunta di 1 ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.


Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità a quanto sopra.

 Il Decreto entra in vigore il prossimo 29 Aprile 2012.

 

 Info: Dr.  A. Fagotti - tel. 0434.549418 - e-mail: a.fagotti@terziaria.pn.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

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