Tra le modifiche introdotte alla L.R. 2/2002 dalla L.R. 4/2013 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) segnaliamo l’abolizione dell’art. 95 della L.R. 2/2002.
L’articolo abrogato prevedeva l’obbligo per i titolari o gestori delle strutture ricettive di comunicare al Comune, entro il 31 luglio, i prezzi minimi e massimi praticati ed il periodo di apertura della struttura stessa per l’anno successivo.
Tale adempimento non è quindi più necessario ai fini della Legge 2/2002 già dalla prossima scadenza di luglio.
Per contro, ai fini di una corretta e trasparente informazione da garantire comunque al turista, la riformulazione dell’art. 96 prevede ora l’obbligo di esporre i prezzi in maniera visibile nel luogo di ricevimento degli ospiti.
Nelle camere (e nelle unità abitative) l’esposizione dei prezzi non è più dovuta, mentre diventa obbligatorio esporre la scheda (completa) di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura.