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News

Autoliquidazione 2018/2019: Istruzioni operative sulle nuove tariffe dei premi INAIL

La Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ha pubblicato in data 3 aprile 2019 le “Istruzioni operative” sull’autoliquidazione dei premi 2018/2019.

 

Scadenze

Le suddette istruzioni si riferiscono alle tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", in vigore dal 1° gennaio 2019 e disciplinate dai decreti interministeriali 27 febbraio 2019, pubblicati il 1° aprile 2019 così come già comunicato dalla scrivente (circolare FIPE n. 2/2019, n. 10/2019 e n. 37/2019).

Il datore di lavoro entro il 16 maggio 2019 per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019, dovrà:

  • presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione;
  • pagare il premio di autoliquidazione;
  • inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente.

Inoltre, si ricorda che il termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019 e che i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.

 

Aggiornamento delle basi di calcolo

Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze “ponderate” al 31 dicembre 2018 e l’istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT (posizioni assicurative territoriali) con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio.

Il numero della PAT cessata e quello della PAT istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019.

 

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)

Per l’incentivo in questione che si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti, la riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in e si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata 2019.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni.

 

Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2018 sia per la rata 2019.

 

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

  • assunzioni di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi;
  • assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

 

Rateazione del premio di assicurazione

In virtù del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019, le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi, mentre le rate successive devono essere versate entro il 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato per l'anno 2018, pari a 1,07%.

 

Apertura dei servizi per l’autoliquidazione e guida all’autoliquidazione

È stata prevista, inoltre, un’apertura scaglionata dei servizi per l’autoliquidazione 2018/2019 al fine di ridurre nei limiti del possibile eventuali incongruenze nel passaggio dalle vecchie alle nuove tariffe.

 

La relativa tempistica è consultabile nella sezione Documenti

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