Ricordiamo che le imprese beneficiarie di contributi pubblici sono tenute a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno per tutto il periodo di sussistenza del vincolo di destinazione dei beni ammessi al contributo (come definito dal relativo Regolamento) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento di tale vincolo, pena la revoca del contributo medesimo.
Inoltre, a partire dal 2019 tutte le imprese, associazioni, fondazioni e Enti del terzo settore che hanno percepito “vantaggi economici” dalla Pubblica Amministrazione nell’anno solare precedente e se di importo pari o superiore a € 10.000 complessivi sono tenute a riportare tali dati nella Nota integrativa al bilancio 2018, pena la revoca degli stessi.
Per gli Enti del terzo settore tale obbligo ETS avviene tramite pubblicazione delle informazioni sul proprio sito Internet entro il 28 febbraio 2019.
Sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:
- contributi / sovvenzioni / sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati;
- somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali).
Devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente (1.1 –
31.12) “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono” (principio di cassa).
Sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato. Il predetto limite va inteso in senso cumulativo (tutti i
vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i vantaggi
economici superano complessivamente la predetta soglia vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00
In caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicità, scatta la restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi dal 28.2 di ciascun anno.