Ricordiamo che, in base al decreto ministeriale 11.4.96, i rivenditori di calzature sono obbligati all'esposizione del cartello indicante i materiali di composizione delle calzature.
Le calzature poste in vendita devono essere munite dell'apposita etichetta di composizione con la simbologia dei materiali utilizzati per la loro fabbricazione.
In mancanza della relativa etichetta, la merce può essere messa sotto sequesto dagli incaricati al controllo.
Da questo obbligo si ricorda che sono comunque escluse:
- le calzature d'occasione usate
- le calzature aventi le caratteristiche del giocattolo
- le calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. 4 dicembre 1992.
L'etichetta di cui si parla deve contenere le informazioni sulla composizione delle calzature medesime e, in particolare, deve chiarire sulle tre parti fondamentali del prodotto:
1. tomaia
2. rivestimento della tomaia
3. suola esterna
IL CARTELLO DA ESPORRE E' A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE E DELLE DELEGAZIONI