I commercianti sorpresi a esporre sulla strada le cassette di frutta e verdura rischiano una condanna penale, punita con l'ammenda, per violazione della legge 283/1962, in materia di "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
La terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 6108 del 10/2/2014 (v. allegato), ha confermato la condanna alla pena dell'ammenda inflitta dal tribunale di Nola ad un commerciante di Pomigliano D'Arco "per aver detenuto per la vendita 3 cassette di verdure di vario tipo in cattivo stato di conservazione".
Il commerciante si era rivolto alla Suprema Corte rilevando che il giudice del merito, nel condannarlo, aveva valorizzato "la sola collocazione all'aperto degli alimenti, ritenuti esposti agli agenti atmosferici" senza invece considerare "la presenza di segni evidenti della cattiva conservazione o l'inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari".
I giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso: "il cattivo stato di conservazione dell'alimento - si legge nella sentenza della terza sezione penale - può assumere rilievo anche per il solo fatto dell'obiettivo insudiciamento della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione, ed è configurabile anche nel caso di condizioni igieniche precarie".
Il tribunale di Nola, secondo la Cassazione, ha correttamente affermato che "la messa in commercio di frutta all'aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisca una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari": nel caso in esame, si ricorda nella sentenza, "tre cassette di verdura erano esposte all'aperto e, pertanto, a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito" e la verdura "era esposta per la vendita sul marciapiede antistante l'esercizio commerciale".