L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto per i settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA.
Il contributo a fondo perduto è stato istituito dal decreto-legge “sostegni bis” n. 73 del 2021 (articolo 1-ter, comma 1) per mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza Covid, a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA.
Nello specifico, ammontano a 60 milioni di euro le risorse finanziarie stanziate suddivise tra i diversi settori:
I soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo sono stati individuati con decreto 30 dicembre 2021 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
In particolare, il contributo spetta se le imprese, con sede legale o operativa in Italia, operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA hanno subito nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019.
Deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant-catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al citato decreto, tra i quali sono compresi i codici 55.10. I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.
I requisiti peculiari di ciascuno dei contributi a fondo perduto sono i seguenti:
Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso dal 9 giugno al 23 giugno 2022 utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega.
L’istanza deve contenere, tra le altre cose, l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche).
Sulla base delle istanze validamente presentate e che hanno superato i controlli, l’Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite per ciascun settore.
In particolare:
L’erogazione del contributo, al netto dell’eventuale importo che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto e indicato, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto richiedente identificato dal relativo codice fiscale.