Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2013 le imprese alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194/2008 devono presentare all’Azienda Sanitaria Locale, come per gli anni precedenti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarano la non assoggettabilità all’applicazione del decreto, o con cui, in caso contrario, comunicano i quantitativi fatturati nell’anno 2012, provvedendo quindi al pagamento della relativa tariffa.
Tra gli operatori obbligati al pagamento e alla presentazione dell’autocertificazione rientrano:
- le imprese alimentari che svolgono attività produttiva (produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, deposito, ecc.) e che nel 2012 hanno realizzato più del 50% del fatturato tramite vendite all’ingrosso (cioè vendite a ristoranti, bar, negozi, strutture della grande distribuzione, scuole e asili, case di riposo, ecc.);
- gli stabilimenti nei quali si effettua deposito di prodotti alimentari;
- gli stabilimenti nei quali si effettua esclusivamente attività commerciale all’ingrosso o nei quali la vendita all’ingrosso risulti in percentuale superiore al 50% rispetto alla vendita al dettaglio.
SOGGETTI TENUTI ALLA SOLA AUTOCERTIFICAZIONE
Le imprese alimentari assoggettate al pagamento nel 2012 che, a seguito della riduzione del fatturato derivante derivante dalle vendite all’ingrosso al di sotto del 50%, sono quest’anno esentate dal relativo pagamento, devono inoltrare l’autocertificazione dichiarando la loro non assoggettabilità.
SOGGETTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO:
Sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto le seguenti attività: produttori primari;
1. attività d i vendita esclusivamente al dettaglio;
2. attività di ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al taglio, ecc.);
3. attività di ristorazione collettiva (non i centri di cottura, che sono soggetti al Decreto);
4. le attività produttive (pasticcerie, panifici, ecc.) con vendita diretta esclusiva al consumatore;
5. gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice Civile per l’esercizio delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Tali soggetti non sono tenuti a trasmettere l’autocertificazione, né, ovviamente, a effettuare il pagamento.
MODALITA’ E TERMINI DEL VERSAMENTO E DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Le tariffe sono suddivise in tre fasce (fascia A – euro 400; fascia B – euro 800; fascia C – euro 1.500, a cui si aggiungono, laddove previste, le maggiorazioni di legge), in base al volume di produzione/commercializzato che l’impresa attesta nell’autocertificazione.
Nel caso di attività iniziativa nel corso dell’anno di riferimento, l’importo va calcolato in dodicesimi.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio p.v. e le autocertificazioni, una volta compilate, andranno presentate o inviate all’Azienda Sanitaria entro lo stesso termine.
La causale da indicare è la seguente: D.Lgs. 194/2008 – Contribuzione anno 2013.
L’autocertificazione, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento (ove dovuto), dovrà pervenire all’Unità Operativa distrettuale dell’A.S.L. di pertinenza, tramite consegna diretta o lettera raccomandata a.r..