Con Risposta 14 novembre 2019, n. 486, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei corrispettivi relativi a prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi.
In particolare, l’amministrazione finanziaria precisa che:
- se le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente, anche tramite agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata: fino al 31 dicembre 2019 tramite scontrino o ricevuta fiscale; dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000) attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi e con l’emissione del documento commerciale (in ogni caso il cliente può richiedere la fattura);
- se i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce è possibile utilizzare il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso” nella seguenti situazioni:
- quando i clienti abituali pagano il conto delle prestazioni ricevute con cadenze prestabilite o a fine mese;
- per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo.
Fonte Notiziario Seac