Con Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, a decorrere dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro.
In particolare l’Agenzia ha precisato che:
- per volume d’affari si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione, con riferimento all’anno solare;
- il volume da considerare è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso; rientrano, quindi, sia le operazioni rese come commercio al minuto che quelle soggette a fatturazione;
- per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, a decorrere dal 1° luglio 2019, occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
- le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.
Infine, l’Agenzia ha precisato che, in assenza di obbligo, resta comunque la possibilità di procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri su base volontaria.