Con Risoluzione 14 gennaio 2019, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In particolare il codice tributo è il seguente:
- “6896”, denominato “Credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Ricordiamo che la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) aveva previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, nella misura del 50% se effettuate esclusivamente mediante carte di credito - carte di debito - carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.
In particolare, il comma 924 della legge di bilancio 2018 riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai soggetti ivi previsti. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti