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Da lunedì 12 aprile il FVG torna in zona arancione

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 9 aprile due nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 12 aprile prossimo:

  • la prima Ordinanza dispone il passaggio in area rossa per la Regione Sardegna
  • la seconda Ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana

 

Ricordiamo che, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle misure di contenimento, a partire dal 12 aprile 2021 è la seguente:

  • AREA ROSSA: Campania, Puglia, Sardegna, Val d'Aosta
  • AREA ARANCIONE: tutte le altre

 

Riportiamo di seguito le misure previste per la ZONA ARANCIONE

 

SPOSTAMENTI

  • divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È necessaria l’autocertificazione;
  • sono sempre consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune dalle ore 5 alle ore 22;
  • sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • consentito lo spostamento una sola volta al giorno dalle 5 alle 22 ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) verso un’abitazione privata abitata, all'interno dello stesso comune.

 

RISTORAZIONE

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering su base contrattuale;
  • L’asporto è consentito dalle ore 5 alle ore 22 e l’accesso al locale deve essere limitato al tempo necessario alla scelta, pagamento e ritiro dell’ordine, evitando gli assembramenti e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La consegna a domicilio sempre consentita senza restrizioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
  • i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate nel codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) possono effettuare l'asporto ESCLUSIVAMENTE FINO ALLE ORE 18.00 (in caso di dubbi, potete reperire i vostri codici ateco prevalenti dichiarati in camera di commercio, sul sito www.registroimprese.it ), sempre consentita invece la consegna a domicilio;
  • aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurata l'applicazione dei protocolli vigenti; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • per quanto concerne le modalità di svolgimento attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, rimane in vigore la direttiva del Ministero dell’Interno del 22.01.2021, che consente in “area arancione” e in “area rossa” lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande – CLICCA QUI per tutti i dettagli

 

ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI

  • I negozi possono rimanere aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • Obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona;
  • Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • Sospese attività di palestre, centri benessere, termali salvo le eccezioni previste;
  • Sospese sale bingo, scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • Impianti sciistici chiusi;
  • Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
  • Divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi nonché feste pubbliche e private;
  • Consentito svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze e le altre misure di contenimento;
  • Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

 

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