Nella Regione Friuli Venezia Giulia la L.R. 29/2005 dispone che l’avvio dei saldi invernali decorre col primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Per il 2014 è dunque fissato a sabato 4 gennaio (e fino al 31 marzo) l’inizio dei saldi invernali.
Ricordiamo che non è più dovuta alcuna comunicazione obbligatoria al Comune e non è più previsto il limite delle 9 settimane di durata massima. Da tempo è stato soppresso anche il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni che precedono i saldi.
Nel caso l’impresa intenda sfruttare l’intero periodo individuato (circa 12 settimane) si dovrà prevedere una pur minima interruzione (anche di 1 solo giorno).
La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita.
È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione ed il prezzo finale.
La pubblicità deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un’informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati.
Le merci in offerta devono essere presentate in maniera distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria deve essere sospesa.
Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.
È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura “vetrina in allestimento” per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.
L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.
Gli uffici di Confcommercio rimangono a disposizione per ogni altra informazione al riguardo (tel. 0434.549416)