Con Circolare 7 agosto 2019, n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei depositi fiscali e del regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti di carburanti o combustibili, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da n. 937 a n. 943) al fine di contrastare l’evasione IVA.
In premessa l’Agenzia ha evidenziato che il deposito fiscale, disciplinato dal TUA (Testo Unico Accise) in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa, consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale al consumo.
Nel documento vengono inoltre approfonditi i seguenti aspetti:
Infine l’Agenzia precisa che non sono irrogate sanzioni per violazioni commesse anteriormente alla data della circolare in commento, in presenza di obiettive condizioni di incertezza (art. 10, comma 3, c.d. Statuto del contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta.
Fonte notiziario Seac