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Diritti d’autore – Licenze multiple SIAE-LEA per le esecuzioni dal vivo in locali serali

Siamo ad informare che il 16 luglio u.s., su invito di LEA, una delegazione del SILB ha incontrato i rappresentanti della nuova collecting allo scopo di chiarire le criticità emerse dalla lettura delle indicazioni operative che sia la SIAE che la stessa LEA avevano inviato alle associazioni di categoria per il rilascio dei permessi per l’utilizzo dei due repertori.


L’incontro, che si è svolto in un clima positivo, ha consentito al SILB di argomentare in modo più articolato i motivi delle perplessità ingenerate dalle indicazioni inviate dalle due collecting senza aver preventivamente coinvolto i rappresentanti dei settori incisi. In particolare:

  • Impossibilità materiale per gli esercenti di richiedere quattro giorni prima dell’evento il permesso a LEA fornendo la “scaletta” dei brani musicali che verranno eseguiti, completi di nomi degli aventi diritto;
  • Mancanza di chiarezza sul come procedere nel caso in cui lo stesso brano (o parte di esso) venga rivendicato contemporaneamente dai due OGC (Organismi di Gestione Collettiva): l’esercente paga doppio, non paga affatto?
  • Doppia gestione contabile, con scadenze differenziate tra SIAE e LEA, anche per eventi che danno luogo al pagamento dei soli minimi di compenso.

 

E’ stata poi contestata la scelta di LEA di introdurre nelle sue licenze il pagamento di un importo minimo garantito di € 9,99 anche per la inclusione nel programma musicale di un solo brano, anche solo parzialmente gestito da questa OGC, CON CONSEGUENTE INCREMENTO DEI COSTI PER GLI ESERCENTI. Di questo minimo garantito non c’era traccia nelle precedenti comunicazioni di LEA. 

 

I rappresentanti di LEA hanno giustificato le carenze segnalate da SILB con la necessità di procedere al rilascio diretto dei permessi per le esecuzioni dal vivo a decorrere dal 1° luglio, data la indisponibilità di SIAE a trovare altra soluzione operativa. LEA ha inoltre ipotizzato l’introduzione di licenze forfettarie, i cui termini economici e il loro raccordo con le licenze rilasciate da SIAE andranno studiate con attenzione al fine di individuare schemi tariffari convenienti per gli esercenti.
Infine, LEA sostiene che gli esercenti dovrebbero richiedere preventivamente la licenza anche se non vengono eseguiti brani del suo repertorio.

Invitiamo le imprese associate a non dare seguito a questa richiesta, dovendo invece richiedere a LEA la licenza nel solo caso in cui intenda utilizzare il suo repertorio nel corso di intrattenimenti dal vivo.

 

LEA ci ha informato che a giorni suoi rappresentanti potrebbero contattare direttamente gli esercenti per promuovere la nuova licenza e sollecitarli a richiederla. Nel contesto attuale, pur prendendo atto della conclamata disponibilità di LEA ad approfondire le questioni, il SILB – data la complessità dell’intreccio delle procedure SIAE/LEA e l’introduzione a sorpresa da parte di LEA di un minimo garantito di cui non c’era traccia nelle indicazioni operative inviate a suo tempo – ribadisce il suo invito alle Associazioni Territoriali a suggerire per il momento ai propri associati di far verificare agli artisti che nel frattempo si esibiranno dal vivo nei loro locali e di far dichiarare, sotto la loro responsabilità, che i brani eseguiti appartengano esclusivamente al repertorio dell’uno o dell’altro OGC, evitando così di dover richiedere due permessi per lo stesso evento musicale, con relativo raddoppio di adempimenti, pagamenti inclusi.

 

Nel frattempo, l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni), titolare di poteri ispettivi e di vigilanza nel settore dei diritti d’autore e diritti connessi, è stata nuovamente ricontatta affinché vengano finalmente esaminate e definite in quella sede le questioni tuttora irrisolte relative agli adempimenti cui sono tenuti gli utilizzatori di musica ai sensi del D. Lgs 35/2017. Il SILB non mancherà di far sentire la propria voce anche in quella sede

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