Con la pubblicazione del Decreto ministeriale 10.11.2011 e del successivo Decreto direttoriale di fine anno sono state disposte nuove norme sul controllo della commercializzazione dei prodotti ittici e sulle modalità di attuazione degli adempimenti previsti dallo stesso decreto.
I destinatari sono gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Per operatore si intende ogni persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti ittici.
Per vendita al dettaglio si intende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione e ingrosso per supermercati.
Le norme non si applicano agli imprenditori ittici che vendono direttamente al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca (valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale).
Tutti i soggetti coinvolti devono adottare un sistema di tracciabilità per tutte le partite dei prodotti ittici, con riferimento a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
In vista della commercializzazione tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti devono suddividersi in partite anteriormente alla prima vendita, con le eccezioni previste dal regolamento CE n.1224/09 (art.4).
Per la prima immissione sul mercato i prodotti pescati vanno ceduti ad un centro di vendita all'asta registrata o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.
Gli operatori acquirenti i prodotti della pesca messi in prima vendita, devono registrarsi nel portale www.politicheagricole.gov.it, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale. Non sono tenuti a tali adempimenti gli acquirenti di prodotti non superiori a 30 Kg di peso esclusivamente destinati al consumo privato (art.5).
Gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva e con un fatturato annuo minore di 200.000 euro per le prime vendite, sono tenuti alla dichiarazione di assunzione in carico, entro le 48 ore dalla fine dello sbarco in uno stato membro, da trasmettersi in via telematica per mezzo del portale ministeriale, oppure in formato cartaceo alle autorità marittime del territorio in cui avviene l'assunzione in carico.
Entro 24 ore dal completamento dello sbarco, secondo le modalità fissate dal decreto direttoriale, sono tenuti alla dichiarazione di assunzione in carico tramite la sezione del portale ministeriale, gli operatori con un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro ( art.6).
Entro 48 ore dalla prima vendita, sono tenuti alla trasmissione delle note di vendita, possibilmente in formato elettronico tramite il portale del ministero o in formato cartaceo alle Autorità marittime del luogo di sbarco, gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, con un fatturato annuo per le prime vendite inferiore a 200.000, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia.
I soggetti di cui sopra ma con un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro inseriscono le informazioni nelle note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita nell'apposita sezione del portale, secondo le modalità individuate dal decreto direttoriale. Sono esonerati dagli adempimenti di cui sopra gli acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 Kg destinati unicamente al consumo privato (art.7).
Il decreto, infine, definisce tempi, modi, documentazione di trasporto per gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso da quello di sbarco, nonché le condizioni di esonero dai suddetti adempimenti (art.8).