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Distributori di carburante: obbligo comunicazione prezzi al ministero

Si segnala che TUTTI i gestori di impianti di carburante hanno l’obbligo di comunicare i prezzi praticati presso i propri impianti al Mise (Ministero per lo sviluppo economico) per EVITARE SANZIONI.


Si ricorda infatti che in attuazione dell’art. 51 della L. 992009 il DM 15 ottobre 2010 art. 1. comma 1 queste sono le modalità della comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione carburanti di autotrazione per uso civile con riferimento:

 

  • alla comunicazione iniziale
  • a comunicazioni successive con CADENZA ALMENO SETTIMANALE, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, ANCHE IN ASSENZA DI VARIAZIONI DI PREZZO IN AUMENTO entro l’ottavo giorno dell’ultima comunicazione inviata.
  • alla comunicazione, almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all’ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione”

 

Si ricorda che dal 16 SETTEMBRE 2013, L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI E’ DIVENUTO OPERATIVO PER TUTTI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

 

Conclusa la fase iniziale di avvio e di controllo sulla registrazione degli impianti e a la comunicazione del prezzo, è iniziata la fase di completa attuazione del provvedimento con controlli sia nei confronti di impianti non registrati sia in quelli nei quali veniva riscontrato un prezzo praticato superiore a quello comunicato e pubblicato nel sito ministeriale, situazione che si sta verificando in questo periodo anche in Provincia di PORDENONE.

 

Con la mancata comunicazione viene meno la trasparenza e l’informazione voluta dalla norma verso i consumatori i quali hanno l’obbligo di conoscere anche le variazioni in diminuzione nei termini più aggiornati possibile dal momento che le oscillazioni di prezzo sono in genere frequenti (anche più volte nella stessa giornata).

 

Quanto all’entità delle violazioni contestate ai gestori la sanzione amministrativa va da euro 516,00 a euro 3.098,00; in sede di eventuale oblazione è comunque pari a 1.032 euro.


L’autorità competente a comminare le sanzioni è il Sindaco territorialmente competente al quale potranno essere presentati nei termini prescritti scritti difensivi e altri documenti e/chiedere di essere sentito.

 

Segreteria Figisc/Confcommercio - Pordenone

Dr. Lucio Leandrin
Tel 0434/549410 – E-mail: sindacale@ascom.pn.it

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