L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ribadisce la vigenza del divieto di applicazione di supplementi di prezzo per l’uso di uno specifico strumento di pagamento, secondo quanto stabilito dall’art. 62 del Codice del Consumo e dalla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal D.Lgs n. 218/2017.
In altri termini, gli esercenti commerciali non possono applicare alcun supplemento di prezzo nei casi in cui il cliente/consumatore per effettuare il pagamento utilizzi carte di credito/debito o altri strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
L’Autorità ricorda, altresì, che la violazione del predetto divieto può comportare l’irrogazione di una sanzione ex art. 27 Codice del Consumo.