Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da virus CODIV-19”, dispone, all’art. 8, la sospensione, su tutto il territorio nazionale, dei termini di versamento di ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.
I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
SOGGETTI INTERESSATI
Destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi sono
che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano.
VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI
La sospensione dei termini riguarda
scadenti nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020.
NB: Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020. Non è previsto il rimborso di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL già versati.
Si tratta, nel dettaglio, della sospensione
NB: Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” individuati dall’allegato 1 del DPCM 1° marzo resta ferma quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del DM 24 febbraio 2020. In particolare è previsto che nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 i predetti sostituti d’imposta sospendano la trattenuta delle ritenute alla fonte. Pertanto si tratta delle ritenute operate sui compensi corrisposti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.