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News

Etichettatura dei prodotti tessili: le novità dall'8 maggio 2012

Il Regolamento UE 1007/2011 introduce dall'8 maggio 2012 alcune novità alla legislazione previgente in materia di etichettatura:

 

- Obbligo di indicare in etichetta la presenza nei prodotti tessili di parti non tessili di origine animale.

Tale presenza è indicata con la frase "Contiene parti non tessili di origine animale". Tale frase va indicata sull'etichetta o contrassegno del prodotto al momento della loro immissione sul mercato con la finalità di informare il consumatore dandogli la possibilità di operare scelte consapevoli.

 

- Abolizione della indicazione "almeno 85%" o "minimo 85%".

Tali indicazioni, che con le norme precedenti potevano essere utilizzate nel caso un capo fosse composto da una o più fibre di cui una rappresentante almeno l'85% in peso, vengono modificate nel senso che ora c'è l'obbligo di specificare la percentuale di presenza di tutte le fibre contenute nel capo, pur mantenendo le tolleranze (come anche previsto precedentemente) e la dicitura "altre fibre" (in quest'ultimo caso con nuovi criteri).

 

- Possibilità di utilizzare la dicitura "altre fibre".

Qualora una fibra rappresenti fino al 5% del peso totale del prodotto tessile oppure più fibre rappresentino collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile e non possano essere
facilmente identificate al momento della fabbricazione è possibile utilizzare la dicitura "altre fibre".

Tutti i prodotti tessili (e assimilati) immessi sul mercato devono essere etichettati, contrassegnati e/o accompagnati da documenti commerciali in conformità al nuovo Regolamento.
Non devono sottostare all'applicazione del Regolamento i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso ed i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

 

Il regolamento - come sopra evidenziato - entra in vigore a partire dal giorno 8 maggio 2012.

Da tale data le etichette prodotte dovranno essere conformi a quanto da esso previsto.
I prodotti tessili immessi sul mercato prima di tale data e dunque conformi alla legislazione precedente, possono continuare ad essere commercializzati fino al 9/11/2014.
Ricordiamo che il D. Lgs. 194/99 è la norma di riferimento che stabilisce requisiti e modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno durante il ciclo industriale, prima di qualsiasi trasformazione e durante le diverse operazioni inerenti la loro distribuzione.
Si intendono prodotti tessili tutti quei prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono obbligati ad osservare le norme sull'etichettatura dei prodotti tessili tutti coloro che producono o commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, inclusi gli importatori, i venditori ambulanti e i sarti confezionatori (esclusi coloro che trasformano il prodotto per conto terzi).
Fatte salve alcune eccezioni deve essere assicurato al consumatore di poter prendere conoscenza della composizione di tali prodotti.

L'etichetta - che può essere in cartone, tessuto o altro - può unita al prodotto anche con un cordoncino oppure con l'inserimento nell'involucro che lo contiene.
Sono possibili anche altre soluzioni (ad es. il contrassegno, applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro), purchè l'etichetta sia applicata in modo tale da non essere facilmente staccabile.

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