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Fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Applicazione dal 1 giugno 2015 per le miscele

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP o semplicemente "CLP") è entrato in vigore il 20 gennaio 2009. Tuttavia non tutte le disposizioni di detto regolamento sono diventate immediatamente obbligatorie (all. 1).

 

Le disposizioni riguardanti la classificazione, la comunicazione del pericolo e l'imballaggio delle sostanze si applicano sin dal 1° dicembre 2010, mentre per le miscele si applicheranno a partire dal 1° giugno 2015 p.v..

 

Dal 1° giugno 2015 il regolamento n. 1272/2008-CLP sostituirà la direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi (DPP).

 

A tal proposito segnaliamo che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha realizzato una serie di documenti per agevolare l'applicazione del regolamento 1272 del 2008 tra cui la Guida introduttiva (all. 2).

 

A partire dal 1° giugno 2015 si applicano le seguenti regole:

• le sostanze devono essere classificate unicamente in conformità al regolamento CLP;

• le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP, tuttavia le miscele già classificate, etichettate e imballate in base alla DPP e immesse sul mercato (ossia "sugli scaffali") prima del 1° giugno 2015 devono soltanto essere rietichettate e reimballate entro il 1° giugno 2017;

• le classificazioni delle sostanze e delle miscele conformemente al regolamento CLP devono essere fornite nella scheda di dati di sicurezza.

 

Una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio deve essere etichettata conformemente alle regole del CLP:

• se la sostanza o la miscela è classificata come pericolosa;

• se una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori a quelle cui si fa riferimento nell'allegato II, parte 2, del regolamento CLP, anche se la miscela non è classificata globalmente come pericolosa. In questo caso, si applica l'etichettatura supplementare di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento CLP (articolo 25, paragrafo 8, del regolamento CLP);

• se si tratta di un articolo esplosivo descritto nell'allegato I, parte 2.1, del regolamento CLP.

 

L'art. 2 del regolamento definisce i distributori come "ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi". A tal proposito il regolamento stabilisce che i distributori:

• devono assicurare che ogni sostanza o miscela pericolosa sia etichettata (titolo III) ed imballata (titolo IV) conformemente a quanto previsto dal regolamento prima dell'immissione sul mercato (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CLP);

• possono utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP da un altro attore della catena d'approvvigionamento, ad esempio quella che figura in una scheda di dati di sicurezza di cui si viene in possesso (articolo 4 del regolamento CLP);

• devono assemblare tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP e devono assicurarne la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere conservate unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento REACH (articolo 49 del regolamento CLP). Lo stesso vale anche nel caso in cui si utilizzi la classificazione derivata di cui al punto precedente.

 

Le etichette devono essere apposte saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o miscela (articolo 31 del regolamento CLP), devono essere leggibili orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale e devono avere una dimensione minima in rapporto al volume dell'imballaggio.

 

È possibile esporre le informazioni dell'etichettatura sull'imballaggio stesso anziché apporre un'etichetta, ossia le informazioni dell'etichettatura possono essere stampate direttamente sull'imballaggio anziché apporre sull'imballaggio un'etichetta che contenga le informazioni. Le etichette devono essere scritte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato.

 

Se la sostanza o miscela deve essere etichettata ed è contenuta in un imballaggio, l'etichetta deve contenere una serie di informazioni definite dall'articolo 17 del regolamento CLP. Tra queste figura l'indicazione del "nome, dell'indirizzo e del numero di telefono del fornitore o dei fornitori".

 

Le FAQ predisposte dall'ECHA e disponibili all'indirizzo http://echa.europa.eu/it/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/topic/clp chiariscono che un distributore che non modifica l'imballaggio o l'etichettatura di un prodotto non è tenuto ad indicare i propri dati (vedi FAQ n. 242).

 

Qualora sia giustificata una modifica della classificazione di una sostanza o miscela il regolamento prevede l'obbligo di aggiornare le etichette di conseguenza. In particolare l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento CLP stabilisce che l'aggiornamento deve essere effettuato senza indebito ritardo qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari; per altre modifiche, invece, l'etichetta corrispondente deve essere aggiornata entro 18 mesi (articolo 30, paragrafo 2, del regolamento CLP). Il medesimo articolo prevede, inoltre, che i fornitori cooperano per completare le modifiche da apportare all'etichettatura senza indebito ritardo.

 

Spetta ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle tenersi aggiornati riguardo alle nuove informazioni tecniche o scientifiche che potrebbero modificare la classificazione e l'etichettatura delle sostanze o miscele fornite, come indicato nell'articolo 15 del regolamento CLP: "i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle prendono tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono interessare la classificazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato."

 

Le nuove informazioni relative ai pericoli e eventuali modifiche alla classificazione e all'etichettatura effettuate devono essere comunicate all'attore o al distributore successivo nella catena d'approvvigionamento (articoli 31, 32 e 34 del regolamento REACH). L'art. 44 del regolamento prevede che ciascuno stato membro istituisca un servizio di assistenza tecnica per i soggetti interessati dalle disposizioni del regolamento: per l'Italia è stato istituito l'Helpdesk Nazionale CLP, presso l'ISS (http://www.iss.it/hclp/).

 

2) Comunicato Ministero della Salute

 

La Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ufficio VII, in vista dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008 prevista per il 1° giugno 2015, ha pubblicato sul sito del dicastero un comunicato, in cui informa che renderà disponibili le etichette conformi al citato regolamento. (all. 3)

 

Inoltre tutte le ditte titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari sono invitate a far pervenire all'ufficio Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione un CD, contenente le seguenti informazioni:

• ultima versione di tutte le etichette aggiornate in formato PDF, comprese quelle già pubblicate in CLP;

• elenco in formato excel dei prodotti che la ditta ha deciso di non riclassificare e a cui rinuncia indicando nella prima colonna il numero di registrazione e nella seconda colonna il nome del prodotto.

 

I CD devono pervenire entro il 21 maggio p.v. e preferibilmente consegnati a mano all'ufficio accettazione, accompagnati da una nota avente per oggetto la frase "Applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008" in cui è riportato il numero dei CD consegnati.

 

Nel caso i CD vengano inviati per posta ordinaria, occorre inviare la suddetta nota e comunicare la data della spedizione via PEC (dgsan@postacert.sanita.it).

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