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Gestione Artigiani e Commercianti – Regime fiscale agevolato

La legge di stabilità 2015 ha introdotto un particolare regime contributivo per artigiani e commercianti che si avvalgano del regime fiscale agevolato.
L'INPS fornisce i seguenti chiarimenti in merito.

 

1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta.

I destinatari del regime contributivo sono persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi.


Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.
I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell'ambito di società di persone o associazioni (art. 5 del TUIR) ovvero di s.r.l. (art. 116 del TUIR), rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un'attività recante un codice Ateco compreso nell'elenco allegato (vedi all.1).


Il regime agevolato con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile (nel 2015 pari a 15.548,00 euro).
Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi.
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.


Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Nel caso di versamento di un contributo inferiore al minimale, invece, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre per la nuova impresa la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.


In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore al dovuto, ma almeno pari all'importo calcolato sul minimale, comporti l'accredito dell'intero anno.


Per gli eventuali coadiuvanti o coadiutori, inclusi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d'impresa, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d'imposta.

 


2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.

I pensionati Inps con più di 65 anni di età non potranno beneficiare della riduzione contributiva del 50%.
Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell'ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.
Viene inoltre esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, la riduzione contributiva di tre punti percentuali.

 

3) Modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini.

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene in base ad apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare all'Istituto, secondo le seguenti modalità.

 

3.1 Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d'impresa.

I soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del 1/1/2015, devono compilare il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.


Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.


Il predetto termine del 28 febbraio vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della norma, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l'apposito modello cartaceo -specificando l'attività esercitata attraverso l'indicazione del codice REA - allegato alla presente e da consegnare in sede (allegato 2).

 

3.2 Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione - attraverso la citata procedura telematizzata - al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Ove la dichiarazione di adesione pervenga all'Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.
Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l'istruttoria alla sede di competenza.

 


4) Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza.

Il regime previdenziale agevolato cessa a decorrere dall'anno successivo al quale sono venuti meno i requisiti stabiliti.
Qualora emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.
L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.


L'uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che ne hanno consentito l'applicazione;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

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