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Gioielli e bigiotteria: restrizioni utilizzo del piombo

Come già reso noto, il 18 settembre 2012, la Commissione EU ha approvato il regolamento n. 836/2012, introducendo all'Allegato XVII del cosiddetto "regolamento REACH - Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals, (regolamento (CE) n. 1907/2006) il divieto di immissione sul mercato dal 9 ottobre 2013 di:

 

  • articoli di gioielleria e di bigiotteria o singole parti che abbiano concentrazioni di piombo e dei suoi composti in misura pari o superiore allo 0,05 % in peso
  • di pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze.

 

Tale divieto non si applica agli articoli di gioielleria e di bigiotteria:

 

  • immessi sul mercato PRIMA del 9 ottobre 2013;
  • fabbricati PRIMA del 10 dicem bre 1961; - al vetro cristallo;
  • alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
  • alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite;
  • agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.

 

La modifica dei parametri di valutazione sulla migrazione del piombo, da parte della Commissione europea è prevista entro il 9 ottobre 2017, qualora vi fossero ulteriori informazioni scientifiche.

 

Da non trascurare in tema di informazione al consumatore, secondo quanto previsto dal Codice al Consumo D. Igs 206/2005, - argomento già trattato ampiamente nelle nostre precedenti comunicazioni - la necessità di segnalare attraverso etichetta o cartellino o documentazione l'eventuale presenza di materiali ritenuti pericolosi dalla normativa REACH quale ad es. il piombo anche se lo stesso è presente in quantità conformi alla norma.

 

Notizie queste che si possono richiedere ai propri fornitori/distributori.

 

Ricordiamo, altresì, che nulla si deve segnalare, ai sensi del Codice del Consumo, qualora nell'oggetto non vi sia la presenza di piombo o di altre sostanze nocive per la salute.

Inoltre, a completamento di quanto sopra, in merito alle indicazioni da fornire al consumatore il Codice del Consumo fa esplicito riferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le ca ratteristiche merceologiche del prodotto.

 

In caso di violazione, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conforme, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 Euro.

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