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Indennità DL. 18/2020: Anticipazione chiarimenti e modalità di presentazione delle domande

Facciamo seguito alla Comunicazione, prot. n. 0002278, del 31 marzo 2020, per illustrare nel dettaglio i contenuti della Circolare Inps n. 49 - recante dei chiarimenti e le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso alle indennità introdotte con il Decreto Cura Italia - per quanto di interesse per il sistema.

Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 del DL. 18/2020)

Destinatari dell’indennità: liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attiva al 23 febbraio 2020.
L’Inps ha chiarito che l’indennità è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomi (art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/1995).


Requisiti d’accesso:

  • iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla data di presentazione della domanda.

I collaboratori coordinati e continuativi devono, dunque, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con versamento dell’aliquota contributiva pari al 34,23%, per l’anno 2020.


Misura e caratteristiche dell’indennità: è prevista un’indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.
Per il periodo di godimento dell’indennità non è riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare ne’ l’accredito di contribuzione figurativa.


Erogazione e limiti dell’indennità: l’indennità è erogata dall’Inps, nel limite di spesa complessivo fissato a 203,4 milioni di euro per l’anno 2020, che provvede anche a monitorare che sia rispettato il limite suindicato.


Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (art. 28 del DL. 18/2020)

Destinatari dell’indennità: tutti gli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
A tal proposito, viene chiarito che, tra i beneficiari dell’indennità in parola, sono ricompresi i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti.


Requisiti d’accesso:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.


L’Inps ha specificato che tra i beneficiari sono ricompresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.


Misura e caratteristiche dell’indennità: è prevista un’indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.
Per il periodo di godimento dell’indennità non è riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare ne’ l’accredito di contribuzione figurativa.


Erogazione e limiti dell’indennità: l’indennità è erogata dall’Inps, nel limite di spesa complessivo fissato a 2.160 milioni di euro per l’anno 2020, con monitoraggio da parte dello stesso Istituto del rispetto di tale limite.


Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del DL. 18/2020)

Destinatari dell’indennità: lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.


Requisiti d’accesso:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.


Misura e caratteristiche dell’indennità: è prevista un’indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.
Per il periodo di godimento dell’indennità non è riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare ne’ l’accredito di contribuzione figurativa.
Posto che la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, al fine di individuare la platea dei potenziali beneficiari dell’indennità, l’Inps ha individuato i codici CSC (Codice Statistico Contributivo) associabili alle attività inerenti ai predetti settori, riportati nella Circolare n. 49.


Erogazione e limiti dell’indennità: l’indennità è erogata dall’Inps, nel limite di spesa complessivo fissato a 103,8 milioni di euro per l’anno 2020, che provvede anche a monitorare che sia rispettato il limite suindicato.


Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 del DL. 18/2020)

Destinatari dell’indennità: lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.


Requisiti d’accesso:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • essere in possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nel Fondo nell’anno 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 sempre nell’anno 2019;
  • non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.


Misura e caratteristiche dell’indennità: è prevista un’indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.
Per il periodo di godimento dell’indennità non è riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare ne’ l’accredito di contribuzione figurativa.


Erogazione e limiti dell’indennità: l’indennità è erogata dall’Inps, nel limite di spesa complessivo fissato a 48,6 milioni di euro per l’anno 2020, con monitoraggio da parte dello stesso Istituto del rispetto di tale limite.

 


Presentazione della domanda di accesso alle indennità


Come già anticipato con precedente comunicazione, le domande potranno essere presentate all’Inps, a partire da domani 1° aprile, solo con modalità telematiche, direttamente dagli interessati o per il tramite di Enti di Patronato.


Sarà dunque possibile procedere, oltre appunto avvalendosi dei servizi dell’Istituto di Patronato, anche alla compilazione delle richieste tramite:


Il portale Inps, al quale accedere mediante:

Una delle seguenti credenziali:

  • PIN rilasciato dall’Inps (sia ordinario, sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Il PIN semplificato - qualora non si fosse in possesso delle suindicate credenziali - da richiedere tramite il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”, oppure chiamando il Contact Center, al numero verde 803.164 o al numero 06.164164 (cfr. Comunicazione prot. n. 0002259 del 27 marzo 2020).
Una volta ricevuto il PIN, via SMS o via email, basterà inserire - anche in tal caso - la sola prima parte dello stesso.

Il Contact center integrato, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati e comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN:

  • Numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente);
  • Numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).

L’attivazione di questo nuovo servizio verrà comunicata con specifico messaggio Inps di prossima pubblicazione.


Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al DL. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali

Come noto, le indennità in esame (oltre all’indennità per il lavoratori del settore agricolo) non sono cumulabili tra loro e non vengono riconosciute in caso di fruizione del reddito di cittadinanza.

In merito alla possibilità di fruizione delle suddette indennità, l’Inps ha inoltre precisato quanto segue:
- tali indennità non possono essere erogate qualora il potenziale beneficiario sia titolare di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria, degli enti di previdenza e delle casse professionali;
- tali indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie da borse- lavoro, stage e tirocini professionali nonché con i premi o sussidi per finalità di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, ma solo in caso di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
L’incompatibilità è prevista anche con la cosiddetta Ape Sociale nonché con l’assegno ordinario di invalidità.
Le indennità previste per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risultano compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Mentre, le indennità previste per il lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI.

 

Per maggiori dettagli e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alla Circolare n. 49 del 30 marzo 2020.

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