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Indennità lavoratori autonomi e professionisti - Circolare Inps

Comunichiamo che l’Inps ha pubblicato la circolare n. 103/2022, con cui fornisce le istruzioni procedurali e amministrative relative all’indennità una tantum prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto “Aiuti”), e dall’articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto “Aiuti ter”), a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS.


Appare utile evidenziare qui di seguito le sole novità introdotte dalla circolare in commento:


Platea dei beneficiari
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni autonome, in presenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale attuativo dell’articolo 33 del Decreto Aiuti, possono accedere all’indennità:

  • lavoratori iscritti alla gestione artigiani;
  • lavoratori iscritti alla gestione commercianti;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, e imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22).


Requisiti
In merito al requisito della titolarità della partita IVA, l’Inps specifica che i coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Diversamente, non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per la cui attività non è prevista l’apertura di partita IVA.


Misura dell’indennità
Alla luce delle norme che regolano l’indennità in questione:

  • l’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito tra i 20.000 e i 35.000 euro (articolo 33, Decreto Aiuti);
  • l’importo dell’indennità una tantum è pari a 350 euro, in presenza di un reddito 2021 non complessivamente non superiore ai 20.000 euro (alla luce dell’incremento di 150 euro previsto dall’articolo 20 del Decreto Aiuti Ter).


In sede di presentazione della domanda, l’interessato dovrà dichiarare, quindi, di non aver percepito, nell’anno di imposta 2021, un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, o, alternativamente a 35.000 euro.
Il valore da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”1. La circolare precisa che, nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.


Presentazione della domanda
Il termine di presentazione della domanda è il 30 novembre 2022.


Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, l’interessato può proporre azione giudiziaria.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare Inps n. 103/2022.

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