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News

Indennità lavoratori autonomi: istruzioni per accedere al portale INPS

Indennita’ euro 600 per l’emergenza covid-19 art. 27, 28 e 31 dl n. 18/2020

Con riferimento all'indennizzo previsto tra le misure di sostegno del Governo a favore dei lavoratori autonomi, in attesa di ricevere le istruzioni operative e maggiori dettagli da parte dell’Amministrazione centrale, si informa che la domanda potrà essere presentata direttamente all’INPS (messaggio n.1381 del 26.3.2020) in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al DL n. 18/2020.

 

Tale indennità può essere richiesta in due modi:

1. TRAMITE PORTALE INPS
La modalità semplificata consente di compilare e inviare le domande previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

  • sito internet www.inps.it , utilizzando il servizio “richiesta PIN”;
  • contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa), oppure 06.164164 (a pagamento da rete mobile)

Una volta ricevute (via sms o via e-mail) le prime otto cifre del PIN, si può utilizzare immediatamente in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on-line per le sole prestazioni sopra individuate.

2. TRAMITE UN PATRONATO

 

Stante quanto dichiarato dal Presidente dell'Inps Tridico in data 24 marzo u.s., segnaliamo che le procedure dovrebbero sul sito essere attivate dalla prossima settimana.


CREDITO IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI Art. 65 DL n. 18/2020

Il credito d’imposta, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020 con la compilazione del modello F24 con codice tributo “6914”.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, ossia ai soggetti esercenti le attività cosidette “essenziali”.
Il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

 

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