Con Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16553, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale in caso di rateizzazione delle somme irrogate a titolo di sanzione, l’Agente per la Riscossione non può applicare interessi di mora.
In particolare, la Corte ha stabilito che, il principio generale derivante dal combinato disposto degli articoli 19 e 21 del D.P.R. n. 602/1973, in base al quale sulla ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo il contribuente deve pagare gli interessi di mora, viene superato per le somme dovute a titolo di sanzione dalla regola speciale di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs.n. 472/1997. Tale norma prevede che “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi” e trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento. Pertanto, poiché tale disposizione deve considerarsi norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale, (“lex specialis derogat generalis”), ne consegue che in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.