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Interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 – ed è contestualmente entrato in vigore – il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.


Il provvedimento reca disposizioni in materia di congedi per genitori e bonus baby-sitting:

 

Congedi per genitori (art. 2, commi da 1 a 5, 8 e 11)
In merito ai congedi, in linea generale, la disposizione introduce fino al 30 giugno 2021 e con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021, un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti.
Tali congedi saranno retribuiti infatti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si potrà usufruire del congedo ma senza retribuzione. In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smart working.

Più in particolare le misure introdotte possono riassumersi nelle seguenti:

  • il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;
  • tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
  • i periodi di astensione comportano il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23 (“rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati”);
  • l’efficacia retroattiva dei congedi vuol dire che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 marzo 2021), durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui al comma 2 (congedo per under 14) con diritto all’indennità di cui al comma 3 (50%) e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo (incompatibilità della prestazione allo smart working), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Bonus baby-sitting (art. 2, commi da 6 a 8)
Il provvedimento introduce fino al 30 giugno 2021 un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 100 euro settimanali, in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, dei lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari), del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Il bonus può essere utilizzato per i servizi riferiti ai figli conviventi minori di 14 anni per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 o alla durata della quarantena.

L’erogazione del bonus – che può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o ai congedi previsti al medesimo articolo 2avviene mediante il libretto famiglia o direttamente in caso di utilizzo per l’iscrizione del minore ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, fruisce del congedo, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui al presente articolo 2.

 

Sia i congedi che il bonus baby-sitter sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede, di conseguenza, al monitoraggio delle domande e del limite di spesa, non accettando ulteriori istanze nei casi in cui tale limite sia superato anche in via prospettica.

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