Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 – ed è contestualmente entrato in vigore – il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Il provvedimento reca disposizioni in materia di congedi per genitori e bonus baby-sitting:
Congedi per genitori (art. 2, commi da 1 a 5, 8 e 11)
In merito ai congedi, in linea generale, la disposizione introduce fino al 30 giugno 2021 e con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021, un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti.
Tali congedi saranno retribuiti infatti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si potrà usufruire del congedo ma senza retribuzione. In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smart working.
Più in particolare le misure introdotte possono riassumersi nelle seguenti:
Bonus baby-sitting (art. 2, commi da 6 a 8)
Il provvedimento introduce fino al 30 giugno 2021 un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 100 euro settimanali, in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, dei lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari), del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Il bonus può essere utilizzato per i servizi riferiti ai figli conviventi minori di 14 anni per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 o alla durata della quarantena.
L’erogazione del bonus – che può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o ai congedi previsti al medesimo articolo 2 – avviene mediante il libretto famiglia o direttamente in caso di utilizzo per l’iscrizione del minore ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, fruisce del congedo, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui al presente articolo 2.
Sia i congedi che il bonus baby-sitter sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede, di conseguenza, al monitoraggio delle domande e del limite di spesa, non accettando ulteriori istanze nei casi in cui tale limite sia superato anche in via prospettica.