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Invalidità civile in primo piano

Rivalutate anche quest’anno le prestazioni agli invalidi civili. Il tasso provvisorio di perequazione per il 2018, rilevato dall’ISTAT, si è attestato a 1,1% per la gran parte dei pensionati.

Ma c’è una particolarità: l’indice di rivalutazione non è unico.

In particolare, alle prestazioni che sono denominate “pensioni” si applica il tradizionale tasso di inflazione ISTAT (indice delle famiglie di operai e impiegati – FOI) mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (indice di dinamica salariale), pari quest’anno rispettivamente allo 0,8% per gli assegni e allo 0,4% per le indennità.

La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2017 e il 2018.

Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno, è cambiato qualcosa e allo stato attuale sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:

  • i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
  • i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
  • i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.

In base al grado d’invalidità riconosciuto, si possono ottenere i seguenti benefici:

  • il 33,33% (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
  • il 46% consente all’invalido di ottenere l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
  • il 74% è la soglia invece per ottenere l’assegno economico mensile di assistenza.

Riguardo ai cambiamenti va evidenziato, poi, che a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento delle seguenti prestazioni:

  • assegno sociale,
  • assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile,
  • assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali,
  • assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi,

è stato innalzato ad anni sessantasei rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva a cui va aggiunto l’incremento dell’aspettativa di vita. Pertanto le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.

Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2018 le seguenti prestazioni:

  • pensione di inabilità civile,
  • assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali,
  • pensione non reversibile ai sordi,

vengono concesse (posto il riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste) a coloro di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.

Va, inoltre, precisato che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1 gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1 gennaio 2018, in caso di accoglimento, hanno diritto all’assegno con decorrenza del mese successivo a quello della domanda.

 

L’assegno di assistenza

Agli invalidi con età tra i 18 e 65 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità.

Per fruire dell’assegno – pari quest’anno a € 282,55 mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.853,29 per il 2018).

In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compreso gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.

Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa.

La dichiarazione va inviata all’INPS entro il 15 febbraio prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.

 

La pensione di inabilità

Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100%.

L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.664,36 per il 2018), c’è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione non anche al coniuge.

 

L’indennità di accompagno

Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, pari a € 516,35 mensili, viene erogato per 12 mensilità.

È importante ricordare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti.

Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative.

È cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.

Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per i ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti o comunque di breve durata.

Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro il 15 di questo mese (salvo proroga).

 

La maggiorazione delle prestazioni

Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all’importo di € 643,86 mensili previsto per quest’anno (già vecchio “milione” di lire).

Il diritto a tale aumento per il 2018, è subordinato ai seguenti limiti di reddito:

  • pensionato solo (non coniugato) con redditi non superiori a € 8.370,18 annui;
  • pensionato coniugato con redditi propri non superiori a € 8.370,18 e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiori ad € 14.259,18 annui.

Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all’IRPEF ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita INAIL ecc.) e quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.)

In altre parole bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da:

  • casa di abitazione;
  • pensione di guerra;
  • assegno di accompagnamento;
  • trattamento di famiglia;
  • sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.

È opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’INPS, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco e del Caaf 50&Più i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all’Istituto previdenziale.

 

 

 

 

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

Categorie

ANNO 2017

ANNO 2018

Importo mensile

 Limite di reddito annuo personale

 Importo mensile

 Limite di reddito annuo personale

Invalidi civili

 

 

 

 

 

 

assegno di assistenza

 €                          279,47

 €          4.800,38

 €                          282,55

 €              4.853,29

indennità di frequenza minori

 €                          279,47

 €          4.800,38

 €                          282,55

 €              4.853,29

pensioni di inabilità

 €                          279,47

 €        16.532,10

 €                          282,55

 €            16.664,36

Sordomuti

 

 

 

 

 

 

pensione

 €                          279,47

 €        16.532,10

 €                          282,55

 €            16.664,36

indennità di comunicazione

 €                          255,79*

NESSUN LIMITE

 €                          256,21*

 NESSUN LIMITE

Ciechi civili

 

 

 

 

 

 

pensione ciechi assoluti

 €                          302,23

 €        16.532,10

 €                          305,56

 €            16.664,36

pensione ciechi parziali

 €                          279,47

 €        16.532,10

 €                          282,55

 €            16.664,36

indennità ventesimisti

 €                          208,83*

NESSUN LIMITE

 €                          209,51*

 NESSUN LIMITE

assegno decimisti

 €                          207,41

 €          7.948,19

 €                          209,70

 €              8.011,78

Indennità di accompagnamento

 

 

 

 

 

 

 invalidi totali

 €                          515,43*

NESSUN LIMITE

 €                     516,35*

 NESSUN LIMITE

 ciechi assoluti

 €                          911,53*

NESSUN LIMITE

 €                     915,18*

 NESSUN LIMITE

Nota: gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti, con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta l’assegno di pensione a 643,86 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.370,18 euro, elevato a 14.259,18 euro se coniugati.

* per il 2017 alle indennità e assegni (evidenziati in rosso) è stato applicato il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale pari al +1,35%;

   per il 2018 tale tasso è rispettivamente lo 0,8% per gli assegni e lo 0,4% per le indennità.

 

 

 

 

 

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