Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. "Riforma P.A.") di cui si allega il testo coordinato con le modifiche intervenute in sede parlamentare.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO |
1. Diritto Annuale (Art. 28)
Il taglio del 50% del diritto annuale a partire dal 2015, previsto nel testo originario del decreto, è stato spalmato in 3 anni, con una riduzione del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a partire dal 2017.
E' inoltre stata inserita una nuova disposizione in merito alle tariffe ed ai diritti di segreteria riscossi dalle Camere, che dovranno essere fissati sulla base di costi standard definiti dal MISE, sentite l'Unioncamere e la SOSE e secondo criteri di efficienza da conseguire anche mediante l'accorpamento di enti del sistema camerale e l'esercizio congiunto di alcune funzioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
1. Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard (Art 24)
In sede di conversione in legge, il Parlamento ha apportato le seguenti modifiche alla disposizione in oggetto:
Tale ultima disposizione riprende, di fatto, quanto già stabilito dall'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 CAD) che stabilisce che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti…tra imprese e PA avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Il rischio è dunque quello di aggiungere ulteriore confusione e addirittura vanificare la possibilità di utilizzare la nuova modulistica unificata e standardizzata in attesa della definizione dei previsti piani di informatizzazione il cui costo peraltro non viene neanche quantificato.
2. Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni (Art. 24-bis)
E' stato introdotto il nuovo articolo 24-bis, che estende anche alle autorità amministrative indipendenti (AGCM, Garante privacy, ecc) le norme in materia di trasparenza cioè quelle norme che consentono l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA.
La medesima disciplina si applicherà anche:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA |
1. Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (Art. 19)
Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Autorità indipendenti, viene prevista la possibilità per l'ANAC di ricevere notizie e segnalazioni anche da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale).
Con riguardo alle sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 € nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, si specifica che le relative somme versate devono essere rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet dell'ANAC, indicando la sanzione applicata e le modalità di impiego. Le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui sopra, rientrano nella competenza del tribunale in composizione monocratica.
Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'ANAC dovrà altresì indicare le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.
2. Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Art. 29)
Le novità introdotte nella disposizione contenente misure più stringenti ai fini del contrasto ai fenomeni mafiosi, riguardano gli obblighi di comunicazione relativi agli appalti e subappalti. La stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.
3. Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione (Art. 32)
Le misure previste nell'articolo in oggetto sono estese anche ai concessionari di lavori pubblici e contraenti in generale.
4. Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici (Art. 39)
L'articolo 39, relativo alla possibilità introdotta di sanare alcune irregolarità formali senza determinare l'esclusione del concorrente, gratuitamente nei casi meno gravi, ovvero a fronte del pagamento di una sanzione nei casi più rilevanti, viene lasciato sostanzialmente identico.
Viene aggiunto tuttavia un comma che modifica l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo alle acquisizioni di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento.
Il comma aggiunto dalla Camera cancella la possibilità di acquisire in proprio, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.
5. Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici e per il contrasto all'abuso del processo (Artt. 40 e 41)
Gli articoli in oggetto prevedono una serie di disposizioni dirette ad accelerare i processi amministrativi in materia di appalti pubblici, oltre a misure deterrenti per evitare contenziosi strumentali.
Le modifiche all'articolo 40, riguardante semplificazione e riduzione di alcuni termini relativi ai processi amministrativi e la possibile definizione semplificata del giudizio nell'udienza cautelare, prevedono dei limiti alle dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti, all'interno dei quali le parti contengano alle dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi.
Il contenimento del numero delle pagine è applicato in via sperimentale per due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dopo il primo anno é previsto un monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione, da attuarsi dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
La nuova disposizione prevede altresì:
la fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, in base al valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
la possibilità di superare i suddetti limiti per specifiche ragioni
Le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto sono escluse dai limiti previsti dal decreto.
Il giudice esamina tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. Il mancato esame di alcuna delle questioni trattate costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.
Quanto all'articolo 41, viene fissato un limite alla somma equitativa dovuta dalla parte soccombente in favore della controparte, somma che comunque non può superare il doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
1. Province e Città metropolitane (Art. 23)
In sede di conversione del decreto, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al testo originario. In particolare si segnala:
Viene spostato dal 30 settembre al 12 ottobre 2014 il termine per l'elezione del Consiglio metropolitano e per l'insediamento dello stesso e della Conferenza metropolitana, chiamata poi ad approvare lo Statuto entro la fine dell'anno. Analogo slittamento è previsto per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale nelle province i cui organi in carica vengono a scadere per fine mandato nel corso del 2014.
Sono introdotte alcune norme esplicative circa le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale.
Alla luce del recente scioglimento del Consiglio comunale di Venezia, viene ridefinita la tempistica relativa alla istituzione della città metropolitana di Venezia, a cominciare dalle elezioni per il Consiglio metropolitano, da tenersi entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale di Venezia (primavera 2015).
Viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2014 il termine entro il quale i Comuni fino a 5.000 abitanti debbono dare attuazione al secondo step previsto dal DL 78/2010 ed assicurare l'esercizio in forma associata di ulteriori 3 funzioni fondamentali tra quelle indicate dall'art. 27 dello stesso DL 78.
2. Acquisti della PA (Art. 23-ter)
In deroga a quanto recentemente disposto con il DL 66/2014, convertito in legge 89/14, i Comuni non capoluogo possono acquisire beni e servizi senza ricorrere necessariamente a soggetti aggregatori fino al 31 dicembre 2014. Per quanto riguarda i lavori, il nuovo termine è fissato al 1° luglio 2015.
Sono del tutto esentati dal predetto obbligo i Comuni interessati dal terremoto dell'Aquila e dell'Emilia Romagna, mentre tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono comunque procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE |
1. Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (Art. 24-ter)
Con l'art.24-ter si stabilisce che le regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana (ADI) sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, e, quindi, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le Amministrazioni di volta in volta interessate, sentiti la Conferenza unificata ed il Garante per la privacy nelle materie di competenza.
Al fine di accelerare un tale processo, viene modificato il citato articolo 71 del CAD e fissato un termine di 30 giorni entro cui le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata ed il Garante per le privacy debbono formulare il loro parere, pena l'applicazione del principio del silenzio-assenso.
Qualora, infine, trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le predette regole tecniche non fossero ancora state adottate, queste potranno essere promulgate con DPCM, anche senza il concerto dei Ministri interessati.
2. Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni (Art. 24-quinquies)
Con l'articolo 24 quinquies viene tra l'altro stabilito che L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la privacy e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni dall'emanazione del provvedimento in oggetto gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi per comunicare tra loro, attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati, e provvede annualmente al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo al PCM e al Ministro delegato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA |
1. Disposizioni di razionalizzazione Autorità di regolazione dei trasporti (Art.22)
Attraverso alcune modifiche apportate in sede di conversione alla Camera, nell'ambito della razionalizzazione delle Autorità indipendenti, viene esteso a tutti i dirigenti, ad esclusione di quelli responsabili esclusivamente di uffici di supporto, il previsto divieto, a cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, per un periodo di tempo che viene ridotto da quattro a due anni. Vengono, inoltre, modificati i criteri che le diverse Autorità indipendenti devono rispettare nella gestione dei servizi logistici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, dandone conto nelle successive relazioni annuali,da trasmettere anche alla Corte dei Conti. In particolare, la sede principale, dove devono essere concentrati gli uffici, salvo esigenze oggettive in relazione alle funzioni degli stessi, deve essere allocata in un edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, senza locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale. In caso di violazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. Inoltre, viene stabilito che la spesa complessiva per le sedi secondarie, rappresentanze, trasferte e missioni non deve superare il 20% della spesa complessiva, che la presenza effettiva di personale nelle sedi principali non deve essere inferiore al 70%del totale su base annuale e che la spesa complessiva per incarichi di consulenza studio e ricerca non deve superare il 2% della spesa complessiva. Qualora non siano rispettati tali parametri, l'organismo interessato è tenuto a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE |
1. Invalidità (Art.25, comma 6-bis)
Durante l'iter parlamentare del provvedimento è stato inserito il comma 6-bis, ai sensi del quale nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, conservano i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura.