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Linee guida della Regione FVG per garantire la sicurezza dei lavoratori

Indichiamo di seguito le linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, destinate alle attività produttive industriali e commerciali che non rientrano nel DPCM 22 marzo 2020 e che quindi proseguono le attività produttive.
Obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive promuovendo l’adozione delle misure ritenute efficaci a contenere e contrastare l’epidemia di COVID-19 al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 

Visto il particolare e straordinario contesto emergenziale, si ritiene siano attuabili le previsioni di cui all’articolo 10 D. Lgs. 81/2008 riportante “Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

A tale scopo è stata elaborata dal Coordinamento PSAL delle Aziende Sanitarie una Check List “Raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di Covid-19 sul posto di lavoro” (vedi allegato).

  • Indicazioni per il datore di lavoro e per gli altri soggetti titolari di posizioni di garanzia: La prosecuzione delle attività produttive potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione
  • Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi: Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico comune per tutta la popolazione. Pertanto, non si ritiene giustificato né necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale).
  • Informazione, Formazione e addestramento: Le attività di formazione, informazione e addestramento, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM del 8 marzo 2020, sono rimandate sino ad emergenza terminata, a meno che non siano erogate in modalità videoconferenza (formazione a distanza / in remoto). Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza.
  • Sorveglianza sanitaria: La sorveglianza sanitaria periodica potrà essere posticipata a giudizio del medico competente, mentre sarà indispensabile assicurare l’effettuazione delle altre visite previste dal D. Lgs. 81/08.
  • Soggetti “fragili”: In relazione a quanto indicato nel “Protocollo condiviso tra le parti sociali” del 14 marzo 2020, la comunicazione dei dati sanitari (patologie attuali o pregresse) da parte del medico competente ai datori di lavoro per individuare i soggetti iper-suscettibili non appare deontologicamente corretta in assenza di specifica autorizzazione; il medico competente e il datore di lavoro comunicheranno a tutti i lavoratori le seguenti possibilità: 
  1. 1. il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;
  2. 2. il lavoratore con le patologie croniche suindicate può comunicare di iniziativa al datore di lavoro di essere “iper-suscettibile” senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e a valutare l’assegnazione di DPI respiratori;
  3. 3. il lavoratore richiede la visita prevista dall’art. 41 comma 2, lettera c) e viene valutata dal medico competente l’idoneità alla mansione.

La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l’altra delle due ultime opzioni descritte dovrà essere fatta dai datori di lavoro e loro collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del Contesto lavorativo specifico e dello stato di salute dei dipendenti stessi.
Il lavoratore in condizione di grave disabilità o affetto da alcune malattie potrà avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell’Art. 26 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

 

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