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News

Materiali a contatto con gli alimenti

 

Il D. Lgs. n. 29 del 10.02.2017 ha introdotto pesanti sanzioni per la violazione dei Regolamenti Comunitari riguardanti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). In particolare l’art. 6 prevede l’obbligo, per tutti gli operatori che effettuano la produzione – trasformazione – assemblaggio – deposito – distribuzione all’ingrosso anche attraverso e-commerce di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di comunicare al SUAP competente per territorio, la sede in cui si svolge l’attività.

 

Gli operatori economici già in attività, devono adeguarsi alle predette disposizioni ENTRO IL 31 LUGLIO 2017. La mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 a 9.000 euro.

 

La comunicazione dovrà essere effettuata per ogni sede operativa, utilizzando il modulo allegato e dovrà essere inoltrata al SUAP territorialmente competente, unitamente a copia della carta di identità del dichiarante. In fase di prima applicazione, la comunicazione potrà essere trasmessa anche via PEC direttamente alle Aziende Sanitarie competenti.

 

Non sono soggetti a comunicazione gli stabilimenti in cui si svolge UNICAMENTE l’attività di distribuzione al consumatore finale (es. bar, ristoranti, alimentari, macellerie, panificatori, ecc).
Per gli operatori la cui attività consista anche nella vendita all’ingrosso (cioè oltre alla vendita al dettaglio, vendono a portatori di partita iva), è consigliabile comunicare all’autorità sanitaria gli stabilimenti in cui ciò avviene.

Si precisa che per MOCA si considerano TUTTI i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti non solo gli imballaggi, ad esempio bottiglie, pentole, stoviglie, posate, macchine per il caffè, frullatori ecc…

 

Si comunica inoltre che l’impresa alimentare, di qualsiasi tipo, che utilizza materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nell’ambito della propria attività, ha l’obbligo di accertare la conformità degli stessi alle norme vigenti, l’idoneità al contatto alimentare e verificarne l’idoneità tecnologica per lo scopo a cui è destinato.
Dovrà pertanto richiedere al produttore o al distributore all’ingrosso la dichiarazione di conformità, conservarla, e soprattutto utilizzare i materiali e gli oggetti nel rispetto delle condizioni d’uso dichiarate dal produttore.

 

Sarà nostra premura comunicarvi tempestivamente ulteriori chiarimenti.

 

Allegati:

Modulo comunicazione

(art. 6  D.Lgs. n. 29 del 10.02.2017)

 

Per maggiori info 0434.549413

 

 

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