La Corte di Cassazione ha statuito che nella base di calcolo delle provvigioni dovute dalla compagnia all’assicuratore non rientrano gli importi corrisposti a titolo di contributi per servizio sanitario nazionale e fondo di garanzia vittime della strada.
Infatti, relativamente al contratto di agenzia nel settore assicurativo, con l’Ordinanza n. 26242 del 18 ottobre 2018 viene precisato che “le somme di denaro non costituenti corrispettivo del contratto di assicurazione e, per di più, destinate a soggetti diversi dall’assicuratore, quali imposte e tasse, non sono riconducibili alla nozione di premio assicurativo, che comprende solo il corrispettivo del rischio assunto dall’assicuratore (…)”.