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Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali - cosa cambia

Con Ordinanza del 2 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre, il Ministero della Salute ha approvato il nuovo testo delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
Le indicazioni fornite dal nuovo testo sono già vincolanti e applicabili in qualsiasi zona di rischio a seconda dell’attività consentita e sostituiscono quelle di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio.

 

Tra le novità maggiormente rilevanti, rispetto alle precedenti Linee guida, si segnalano:

  • Mascherine
    Con carattere generale va evidenziato che ogniqualvolta il nuovo testo prevede l’obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie, si fa espresso riferimento alle mascherine chirurgiche o a diversi dispositivi che conferiscono superiore protezione, come gli FFP2. Conseguentemente, sembra ragionevole ritenere che l’utilizzo di mascherine di comunità non sia più ritenuto sufficiente. A titolo esemplificativo, nella scheda relativa alla ristorazione, si prevede che debbano indossare siffatta tipologia di mascherine sia i lavoratori, che i clienti, fatta eccezione, per questi ultimi, dei momenti in cui sono seduti al tavolo.
  • Buffet
    Le nuove Linee guida, prevedono, a differenza della precedente versione, che la modalità a buffet (sia per quel che riguarda la ristorazione tradizionale, che per i banchetti conseguenti a cerimonie) possa avvenire anche senza somministrazione da parte di personale incaricato, essendo tuttavia previsti gli obblighi di indossare una delle mascherine di cui al punto precedente e del mantenimento della distanza. In ogni caso, la modalità self service non è più limitata dall’obbligo di utilizzare prodotti confezionati in monodose, ma dovranno essere adottate modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali, valutando anche idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di un metro durante la fila per l’accesso al buffet.
  • Distanziamento nei banchetti conseguenti a cerimonie e eventi analoghi (es. congressi)
    In ordine al distanziamento dei tavoli, le nuove Linee guida, confermano l’obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
    Tuttavia, a differenza della precedente versione, è stata eliminata la previsione che imponeva, in generale, di riorganizzare gli spazi in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Resta fermo l’obbligo di garantire che l’accesso alla sede dell’evento avvenga in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone.
  • Distanziamento nelle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
    Analogamente a quanto previsto per i banchetti, rispetto alle previgenti Linee guida, non figura più l’obbligo, in generale, di riorganizzare gli spazi in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Anche in questo caso resta fermo l’obbligo di garantire che l’accesso all’attività avvenga in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone.
  • Discoteche
    1. In ordine al distanziamento viene previsto:
    ➢ di riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; se possibile, andranno organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
    ➢ con riferimento all’attività del ballo, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, salvo congiunti;
    ➢ i tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
    In tutti i casi sopra indicati, l’obbligo è derogabile in caso di persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
    2. Per quel che concerne il consumo di bevande, non è consentita la consumazione al banco e la distribuzione può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.
    3. Sull’obbligo di tracciamento degli accessi (stabilito dall’art. 5, comma 1-bis, del D.L. “Riaperture”, così come modificato dal D.L. n. 139/2021), è previsto che occorre conservare l’elenco delle persone presenti nella struttura per un periodo di 14 giorni, rendendolo disponibile su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Inoltre è previsto l’obbligo di promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.

 

È bene, infine, ricordare che la mancata osservanza delle misure di prevenzione può comportare, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (che rinvia all’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020) (i) una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, (ii) la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima. Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata). Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

 

FIPE ha aggiornato le check list aventi a oggetto ristorazione e cerimonie, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò e discoteche e per ogni settore è stata predisposta una cartellonistica per i clienti (scaricabili su Documenti)


Fermo restando che per tutti i dettagli in ordine alle misure di prevenzione applicabili ai diversi settori si rinvia alle check lists allegate e alla lettura del provvedimento in oggetto, per tutto ciò che non è espressamente menzionato non risultano modifiche di rilevo.

 

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