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Obblighi informativi erogazioni pubbliche – scadenza 30 giugno 2020

Si ricorda che il 30 giugno p.v. scade il termine ultimo per l’adempimento agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124) e successivamente modificato dal “Decreto crescita” (art. 35, decreto 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58).

 

Ambito oggettivo di applicazione

 

Per erogazioni pubbliche, nel contesto in esame, si intendono le “sovvenzioni, i sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165(1) nonché dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33(2) nell’esercizio finanziario precedente.

 

La formulazione della norma - e in particolare il riferimento agli atti “non aventi carattere generale”– porta ad escludere dall’obbligo di trasparenza i vantaggi economici ricevuti sulla base di un regime generale (quali, ad esempio, agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) e a limitare l’ambito oggettivo di applicazione ai rapporti bilaterali - peraltro privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria - tra soggetto pubblico, o comunque riconducibile alla sfera pubblica, ed impresa.

 

Rientrano negli obblighi di trasparenza solo le erogazioni di ammontare pari o superiore a 10.000 euro, nel periodo considerato. Tale limite va inteso "in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione" (in tal senso cfr. circolare Ministero del lavoro n.2 dell'11 gennaio 2019).

 

Ambito soggettivo di applicazione e modalità di adempimento

 

I soggetti interessati all’adempimento sono riconducibili a due categorie:
a) associazioni, fondazioni e Onlus, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (di cui al d.lgs n.286/1998);
b) imprese.

I soggetti del primo gruppo adempiono agli obblighi di trasparenza pubblicando le informazioni relative alle erogazioni pubbliche, ricevute nell’esercizio finanziario precedente, sul proprio sito internet o analogo portale digitale, entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Per quanto riguarda le imprese:

  • i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2195 c.c. – che cioè esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra, acqua o aria, un’attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti – hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e in quella dell’eventuale bilancio consolidato. In questo caso i tempi di pubblicazione seguono quelli di approvazione dei bilanci annuali.
  • i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Si precisa che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è prevista una modalità semplificata di adempimento. La registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo infatti degli obblighi di pubblicazione, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto dell’obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa di bilancio oppure, laddove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

IMPORTANTE: abbiamo attivato nel nostro sito una sezione dedicata alla "trasparenza associati", dove le imprese regolarmente iscritte alla nostra associazione possono adempiere gratuitamente a quanto previsto dalla succitata normativa. Per informazioni scrivere a vgobbo@ascom.pn.it  

 

Regime sanzionatorio

 

A partire dal 1° gennaio 2020, in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’ 1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’Amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, l’Amministrazione vigilante o competente per materia.

 

 

 

(1) Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 per Amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”.
(2) L’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 prevede che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

 

 

 

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