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Parasubordinati - Assegno per il nucleo familiare per congedo di maternità/paternità e congedo parentale

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di periodi di assenza per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (art.6 del D.M. 12 luglio 2007) coperti da contribuzione figurativa.
In particolare, l’INPS ha chiesto al Ministero del Lavoro di conoscere se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Il Ministero ha ritenuto che, in caso di maternità, vada riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche per periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa.
Pertanto, per gli iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Tale diritto va riconosciuto, quindi, in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità nonché per congedo parentale.
Si ricorda che, ai fini del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, vige il principio di cassa. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, in tutti i casi, gli iscritti alla gestione separata avranno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa.
L’accredito dei contributi nella gestione separata  decorre, comunque, dal mese di gennaio anche quando i primi mesi dell’anno siano eventualmente già coperti da contribuzione presso un’altra gestione.
Per il pregresso, l’INPS è tenuto al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, nei limiti della prescrizione quinquennale e comunque non oltre la data di entrata in vigore del citato Decreto del 2007 (24.10.2007).

 

Rif. Circolare INPS n. 114 del 18.9.2012

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