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Prodotti ortofrutticoli di quarta gamma - Decreto ministeriale sulla commercializzazione

Il 20 giugno u.s. il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, ha emanato il decreto n. 3746 (v. allegato) recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, in attuazione dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77.

 

Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

L'art. 2 della legge 77/2011 stabilisce che "si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva".

 

Il provvedimento, ai sensi dell'art. 1, disciplina i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, fissando i requisiti qualitativi minimi dei prodotti impiegati nella loro preparazione e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni. Il decreto prevede, inoltre, che i prodotti disciplinati siano sempre sottoposti alle operazioni di mondatura o taglio.

 

L'art. 2 definisce

 

  1. lavorazione: tutte le fasi del processo di preparazione del prodotto, comprendenti selezione, cernita, monda o taglio, lavaggio, asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva;
  2. distribuzione: tutte le fasi della commercializzazione del prodotto di quarta gamma, dalla immissione in commercio alla vendita della singola unità, ivi comprese in particolare le attività di carico, scarico, deposito ed esposizione per la vendita al consumatore finale.

 

L'art. 3 prevede che gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti siano registrati e conformi ai requisiti previsti dall'allegato II al reg. 852/2004. Stabilisce inoltre (allegato I) che la temperatura degli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni non possa essere superiore a 14°C, e che quella delle celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti sia inferiore agli 8°C, fatta eccezione per le materie prime che, per loro natura, possono essere conservate a temperature superiori.

 

I requisiti igienico-sanitari e qualitativi minimi che i prodotti devono soddisfare, ai sensi dell'art. 4, sono invece indicati all'allegato II. Tra questi figurano l'obbligo di sottoporre i prodotti ad almeno due cicli di lavaggio e i criteri di qualità microbiologica di cui l'operatore deve assicurare il rispetto. Per quanto riguarda i criteri qualitativi di cui al reg. 543/2011, il decreto stabilisce che sono ammessi leggeri difetti nei prodotti, a condizione che questi non pregiudichino il loro aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione dei prodotti nell'imballaggio.

 

L'art. 6 impone agli operatori del settore alimentare di mantenere i prodotti a una temperatura inferiore a 8°C in ogni fase della distribuzione.

 

Riguardo, invece, alle informazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni, l'art. 8 del decreto pone l'obbligo, aggiuntivo rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del d.lgs. 109/1992, di riportare:

  1. in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili, le diciture:

                      i.        "prodotto lavato e pronto per il consumo" o

                     ii.        "prodotto lavato e pronto da cuocere".

Il termine "prodotto" può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso.

  1. le istruzioni per l'uso, nel caso di prodotti da cuocere;
  2. la dicitura: "conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C";
  3. la dicitura "consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza". Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere in confezione integra.

 

L'art. 9 del decreto detta disposizioni riguardanti gli imballaggi dei prodotti, stabilendo che gli stessi devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni. I materiali utilizzati per gli imballaggi primari, inoltre, devono essere di tipologia e grammatura idonee a consentirne lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.

 

L'art. 11 prevede che il decreto si applichi decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore, che avverrà il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Per completezza di esposizione si segnala, infine, che il testo definitivo del decreto presenta alcune differenze rispetto alla bozza che avevamo potuto visionare a dicembre dello scorso anno, la più rilevante delle quali concerne il venir meno dell'obbligo di riportare sulle confezioni l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dei prodotti (originariamente previsto dall'art. 8, comma 1, lett. e) del decreto).

 

All'esito della procedura di adozione di regole tecniche disciplinata dalla direttiva 98/34/CEE (TRIS), i cui passaggi sono dettagliati nell'epigrafe del decreto, la Commissione europea ha infatti chiesto che tale obbligo venisse rimosso perché ritenuto in contrasto con la direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

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