Il 20 giugno u.s. il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, ha emanato il decreto n. 3746 (v. allegato) recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, in attuazione dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77.
Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'art. 2 della legge 77/2011 stabilisce che "si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva".
Il provvedimento, ai sensi dell'art. 1, disciplina i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, fissando i requisiti qualitativi minimi dei prodotti impiegati nella loro preparazione e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni. Il decreto prevede, inoltre, che i prodotti disciplinati siano sempre sottoposti alle operazioni di mondatura o taglio.
L'art. 2 definisce
L'art. 3 prevede che gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti siano registrati e conformi ai requisiti previsti dall'allegato II al reg. 852/2004. Stabilisce inoltre (allegato I) che la temperatura degli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni non possa essere superiore a 14°C, e che quella delle celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti sia inferiore agli 8°C, fatta eccezione per le materie prime che, per loro natura, possono essere conservate a temperature superiori.
I requisiti igienico-sanitari e qualitativi minimi che i prodotti devono soddisfare, ai sensi dell'art. 4, sono invece indicati all'allegato II. Tra questi figurano l'obbligo di sottoporre i prodotti ad almeno due cicli di lavaggio e i criteri di qualità microbiologica di cui l'operatore deve assicurare il rispetto. Per quanto riguarda i criteri qualitativi di cui al reg. 543/2011, il decreto stabilisce che sono ammessi leggeri difetti nei prodotti, a condizione che questi non pregiudichino il loro aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione dei prodotti nell'imballaggio.
L'art. 6 impone agli operatori del settore alimentare di mantenere i prodotti a una temperatura inferiore a 8°C in ogni fase della distribuzione.
Riguardo, invece, alle informazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni, l'art. 8 del decreto pone l'obbligo, aggiuntivo rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del d.lgs. 109/1992, di riportare:
i. "prodotto lavato e pronto per il consumo" o
ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere".
Il termine "prodotto" può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso.
L'art. 9 del decreto detta disposizioni riguardanti gli imballaggi dei prodotti, stabilendo che gli stessi devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni. I materiali utilizzati per gli imballaggi primari, inoltre, devono essere di tipologia e grammatura idonee a consentirne lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.
L'art. 11 prevede che il decreto si applichi decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore, che avverrà il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per completezza di esposizione si segnala, infine, che il testo definitivo del decreto presenta alcune differenze rispetto alla bozza che avevamo potuto visionare a dicembre dello scorso anno, la più rilevante delle quali concerne il venir meno dell'obbligo di riportare sulle confezioni l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dei prodotti (originariamente previsto dall'art. 8, comma 1, lett. e) del decreto).
All'esito della procedura di adozione di regole tecniche disciplinata dalla direttiva 98/34/CEE (TRIS), i cui passaggi sono dettagliati nell'epigrafe del decreto, la Commissione europea ha infatti chiesto che tale obbligo venisse rimosso perché ritenuto in contrasto con la direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.