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Proroga dei termini per le sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche

La legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd. “Milleproroghe”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8, proroga i termini relativi alle sanzioni per inadempimento degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche, previste dall’art. 1 comma 125-ter della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza - 2017).


In particolare:

  • le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2020), si applicano dal 1° luglio 2022 (art. 1, comma 28-ter);
  • le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2022 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2021), si applicano dal 1° gennaio 2023 (art. 3-septies).


Ricordiamo che i soggetti interessati sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell'esercizio finanziario precedente ed effettivamente erogate da tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato e soggetti assimilati.


Sono oggetto di obbligo di pubblicazione le erogazioni pubbliche di importo pari o superiore a 10.000 euro. Per il calcolo della soglia devono essere cumulate tutte le sovvenzioni incassate dal soggetto beneficiario nell’anno di riferimento.

 

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
I soggetti interessati entro il 30 giugno di ogni anno pubblicano le informazioni relative alle sovvenzioni incassate nell’anno precedente. Non devono essere indicati gli importati contenuti nel decreto di concessione, bensì la quota-parte incassata nell’anno di riferimento, o se l’erogazione viene effettuata in un’unica soluzione, l’intero importo concesso.


Le modalità di assolvimento dell’obbligo di trasparenza variano in riferimento alla tipologia di soggetto obbligato:

  • gli enti non commerciali pubblicano le informazioni richieste nei propri siti internet o analoghi portali digitali;
  • le imprese commerciali pubblicano le informazioni richieste nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. In tale caso, il termine per l’assolvimento dell’obbligo coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali;
  • le imprese commerciali che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della nota integrativa, pubblicano le informazioni richieste sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di un sito di proprietà, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.


INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE
Le informazioni da riportare riguardano:

  • denominazione e partita IVA (o codice fiscale) del beneficiario;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • importo incassato;
  • elementi identificativi del contributo ricevuto (titolo del bando di concessione) o del regime di aiuto.


Per gli aiuti di Stato e gli aiuti concessi in regime di de minimis è prevista una forma semplificata per l’assolvimento dell’obbligo di trasparenza. Tali aiuti sono soggetti all’obbligo, a carico delle amministrazioni concedenti, di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Per tale motivo, per gli aiuti contenuti nel Registro, i soggetti interessati assolvono all’obbligo di trasparenza pubblicando nella nota integrativa del bilancio oppure, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza la seguente dichiarazione:

  • "per l’anno [anno in cui la sovvenzione è stata incassata] il soggetto [denominazione e partita IVA (o codice fiscale) del beneficiario] dichiara l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato".


SANZIONI
Nel caso di inadempimento degli obblighi di trasparenza è prevista:

  • una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (comunque di importo non inferiore a 2.000 euro), con la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • nel caso in cui entro 90 giorni dalla contestazione il soggetto obbligato assolva all’obbligo di trasparenza e al pagamento della sanzione, il contributo ricevuto deve essere restituito integralmente.

 

Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno concesso il beneficio.


Le aziende interessate dall'obbligo che non hanno un proprio sito internet e che non sono tenute alla redazione della nota integrativa (bilancio), possono, se in regola con il contributo associativo dell'anno in corso, usufruire dell'area dedicata del nostro sito www.ascom.pn.it  per la pubblicazione dei dati obbligatori per legge. Se interessati, inviare la richiesta via mail a v.gobbo@ascom.pn.it 

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