Con la nota n. 102249 del 15 aprile 2020 (all. 1) il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto riguardo al Protocollo d’intesa volto all’individuazione di forme di tutela del consumatore rispetto ai rischi derivanti da un uso improprio di tappi anti-rabbocco dotati di meccanismo a biglia nelle bottiglie di oli vergini in vigore dal 16 dicembre 2019.
Come riportato nella Com. n. 46 del 20 dicembre 2019, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti, il Protocollo d’intesa ha previsto la cessazione dell’immissione in commercio dei tappi anti-rabbocco con biglia che possano risultare pericolosi per i consumatori, indicando altresì i termini per il progressivo smaltimento di tali dispositivi nonché delle confezioni di olio che ne siano dotate.
In particolare, l’articolo 2 del Protocollo, ai punti 2 e 4, impegna le associazioni rappresentative delle imprese produttrici, confezionatrici e distributrici per il caso di distribuzione all’ingrosso di olio, a informare correttamente le imprese associate affinché destinino le scorte di confezioni dotate di tali tappi, non oggetto di impegni contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del protocollo, esclusivamente ai pubblici esercizi e non alla distribuzione al dettaglio né alla ristorazione collettiva non aperta al pubblico.
A tal fine il Protocollo stabilisce un termine di nove mesi a decorrere dal 16 dicembre 2019, data della sua sottoscrizione.
Confcommercio ha sottoscritto il Protocollo in quanto rappresentativa delle imprese della distribuzione, mentre Federolio e FIPE, rispettivamente, in quanto rappresentanti delle parti produttrici e confezionatrici di olio e dei pubblici esercizi.
Con la nota in oggetto, il MiSE, preso atto che l’emergenza sanitaria in corso ha impedito, già dalla fine di febbraio, che le operazioni di smaltimento procedessero secondo quanto stabilito nel Protocollo, soprattutto a causa della chiusura delle attività di ristorazione, e considerate le richieste ricevute in tal senso, segnala di considerare sospesi i termini di cui all’articolo 2, punti 2 e 4 del Protocollo fino al termine del periodo di emergenza sanitaria disposto dal Governo.
Pertanto sarà possibile proseguire lo smaltimento presso i pubblici esercizi delle scorte di prodotti dotati di tappi pericolosi anche oltre i termini originariamente stabiliti.
Si segnala che gli altri termini stabiliti dal protocollo, e in particolare quello di nove mesi per lo smaltimento all’ingrosso delle scorte oggetto di impegni contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del protocollo e quello di dodici mesi previsto per lo smaltimento delle scorte presso gli esercizi al dettaglio, non devono, invece, considerarsi sospesi.