Si ricorda che è entrato in vigore un Protocollo d’intesa tra il Mise, il Ministero della Salute, il Mipaaf, i produttori di dispositivi anti-rabbocco e le associazioni di categoria che rappresentano la produzione e il confezionamento dell’olio, la distribuzione, la ristorazione collettiva e i pubblici esercizi (allegato 1).
Il Protocollo concerne l’individuazione di forme di tutela del consumatore rispetto ai rischi derivanti da un uso improprio di tappi anti-rabbocco dotati di meccanismo a biglia nelle bottiglie di oli vergini.
Confcommercio ha sottoscritto il protocollo in quanto rappresentativa delle imprese della distribuzione, mentre Federolio e FIPE, rispettivamente, in quanto rappresentanti delle parti produttrici e confezionatrici di olio e dei pubblici esercizi.
Dal 16 dicembre u.s., data di entrata in vigore del protocollo, decorrono gli impegni ivi previsti. Dalla medesima data, inoltre, devono essere computati i termini che lo stesso prevede.
Contesto
A partire dal 2017 sono giunte ai Ministeri di cui sopra numerose segnalazioni inerenti la presenza accidentale di biglie nei cibi preparati in ambito domestico.
La causa di tali presenze accidentali è stata individuata nella manomissione delle bottiglie da parte degli stessi consumatori che, nell’intento di velocizzare la fuoriuscita dell’olio, hanno provocato inavvertitamente la caduta della biglia, rinvenuta poi nei cibi, con conseguente rischio di ingestione della stessa. Altri episodi risultano avvenuti presso mense e nidi.
La legge 9/2013 prevede l’obbligo, per gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, di essere dotati di tappi anti-rabbocco per evitare il rischio di frodi a danno dei consumatori. Tuttavia, pur in assenza di obblighi in tal senso, simili tipologie di bottiglie si sono diffuse anche nell’ambito della distribuzione ai consumatori.
In considerazione dell’effetto limitato ottenuto dall’apposizione, sulle confezioni di olio vergine, di specifiche avvertenze volte a scoraggiare la manomissione dei tappi in questione, a margine di una prima riunione di confronto tra le Amministrazioni e le altre Parti firmatarie, è stata concordata la sottoscrizione del Protocollo in oggetto quale migliore soluzione preventiva a tutela dei consumatori, nelle more delle attività di verifica e delle determinazioni che le autorità di vigilanza vorranno assumere.
Lo scopo è quello di evitare la fornitura ai consumatori finali di bottiglie di olio vergine dotate di tappo anti-rabbocco aventi le caratteristiche di dispositivo a vite noto come Pilfer Proof 31,5 x 24,6 (di cui alla scheda tecnica esemplificativa n calce al protocollo), o di diverso diametro/altezza, composto di tre pezzi + biglia, avente un solo aggancio interno e nessun aggancio esterno al collo della bottiglia, tale da renderlo facilmente estraibile con rottura del cestello e caduta della biglia di vetro nella confezione di olio.
Previsioni del protocollo
• le parti produttrici dei tappi si impegnano, in particolare, fatti salvi gli impegni contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del protocollo, a non immettere sul mercato i suddetti tappi e a smaltirne le scorte entro nove mesi dalla firma del protocollo;
• le associazioni rappresentative delle imprese produttrici, confezionatrici e distributrici per il caso di distribuzione all'ingrosso di olio, si impegnano ad informare le aziende associate affinché:
o smaltiscano le scorte delle confezioni di olio recanti i tappi anti-rabbocco oggetto del protocollo, che siano oggetto di impegni contrattuali preesistenti, entro nove mesi
e
o nel medesimo periodo di nove mesi, destinino le scorte di confezioni non oggetto di impegni preesistenti soltanto ai pubblici esercizi e non alla distribuzione al dettaglio né alla ristorazione collettiva non aperta al pubblico;
• le associazioni rappresentative delle imprese distributrici per il caso di distribuzione al dettaglio di olio, si impegnano a informare correttamente dei rischi le aziende associate perché, per le scorte derivanti da obblighi contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del protocollo e fino allo smaltimento delle stesse entro e non oltre dodici mesi dalla data di sottoscrizione del protocollo, forniscano al consumatore opportuna comunicazione presso i punti vendita, circa i possibili rischi derivanti dalla manomissione o forzatura dei tappi, segnalando di astenersi da tale operazione;
• tutte le parti si rendono disponibili a fornire alle amministrazioni i dati inerenti alle attività sviluppate nonché a evidenziare l’importanza dell’utilizzo dei tappi anti-rabbocco regolari.
Si rimarca che gli impegni assunti dalle Associazioni firmatarie, al di là di quelli, da ultimo evidenziati, nei confronti delle Amministrazioni, sono circoscritti alla sola attività informativa nei confronti delle imprese associate, secondo quanto specificato nel protocollo.
Non sono previste sanzioni per il mancato rispetto degli impegni, tuttavia, la corretta applicazione del protocollo e l’effettivo smaltimento delle scorte nei termini stabiliti, sono condizione necessaria per evitare che le Autorità di vigilanza, in ragione dei rischi per i consumatori, decidano di emanare provvedimenti di ritiro dal mercato dei prodotti oggetto del protocollo.
Si fornisce in allegato una bozza esemplificativa del cartello che è possibile utilizzare all'interno dei locali nei quali avviene la distribuzione al dettaglio delle bottiglie dotate dei tappi anti-rabbocco oggetto del protocollo al fine di informare correttamente i consumatori (allegato 2).