Con la circolare n. 78 del 14 maggio 2013, l'Inps fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai soggetti che esercitino contemporaneamente un'attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.
L’art. 1, comma 208, L. n. 662/1996, prevede che i soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all'Inps decidere sull'iscrizione del titolare nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
L'Inps ha sempre ritenuto che, per attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell'art. 2195, cod. civ., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.
Quindi l'applicazione del criterio della prevalenza è stato sempre escluso in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26.
Ne deriva che, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l'una di natura imprenditoriale e l'altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata, l'Inps ha proceduto - in presenza dei rispettivi requisiti - ad imposizione contributiva nell'ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate. Ciò ha portato a notevoli contenziosi e a fronte dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, il legislatore ha fornito una norma di interpretazione autentica con l'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, disponendo che l'art. 1, comma 208 della legge n. 662/1996 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps; pertanto, restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
La successiva giurisprudenza ha applicato uniformemente tale disposizione, ribadendo che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività d'impresa commerciale, artigiana o agricola, che di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'Inps, non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Infatti, la regola per cui ci si deve iscrivere presso l'unica gestione ove si svolge l'attività prevalente riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
L'Istituto chiarisce che, poiché la norma di cui all'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, è una disposizione di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, con conseguente valenza retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.
Pertanto, nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di un soggetto alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali dovranno procedere ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta. In particolare, dall'istruttoria devono emergere idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitualità dell'apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede.
Sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa.
Con riferimento all'abitualità della prestazione, può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un'attività necessaria all'interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita, come pure può ritenersi abituale un'attività di vendita di merce on-line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo.
I connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, e conseguentemente la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, con rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici.
La prova della partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Inps. Si ricorda che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso.
In particolare, l'attività di verifica dei requisiti non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, ma deve estendersi, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco.
In considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto la suddetta disposizione normativa interpretativa, l'Inps ritiene ravvisabili i presupposti di cui al comma 15, lett. a), art. 116, L. n. 388/2000, pertanto, dispone la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2010, recante la disposizione di interpretazione autentica).
Per i periodi successivi, le sanzioni saranno calcolate secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000.