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Regolamentazione della vendita diretta di prodotti agricoli

Risoluzione n. 35929 del 1 marzo 2013 – Il  Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispondere ad un quesito posto da un Comune fornisce un  quadro sulla  regolamentazione dell'esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli dei propri prodotti.

Viene infatti chiesto al Ministero se sia lecita ed in caso affermativo,   come debba essere regolata,   la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli dei propri prodotti qualora avvenga   su un'area privata,  ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario.

Il Ministero dello Sviluppo economico, cita l'articolo 4 comma 2 del D.lgs 228/2001 che  consente espressamente la possibilità per i produttori, addirittura senza necessità di comunicazione, della vendita sulle aree private all'aperto. La disposizione,  infatti,  recita che  è consentita la vendita al dettaglio su  una superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o su altre aree private di cui  imprenditori agricoli abbiano la disponibilità,  senza che sia richiesta la comunicazione di inizio attività.

 

Pertanto, poiché l'attività descritta nel quesito  è svolta su un'area privata ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario,  e gli imprenditori  risultano regolarmente iscritti nel registro delle imprese, essi dispongono in modo legittimo dell'area e possono esercitare la vendita in prevalenza dei propri prodotti  senza neanche la comunicazione al comune competente per territorio.

 

Il Ministero richiama utilmente le  norme e le circolari interpretative,  che rappresentano la regolamentazione di base dell'attività di vendita di prodotti agricoli da parte degli imprenditori – produttori agricoli.

 

Elenchiamo di seguito le principali previsioni che hanno fornito la base per la risposta al quesito.

 

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 288, articolo 4 in materia di vendita da parte degli imprenditori agricoli:

 

  • comma uno -   gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
  • comma due –la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività
  • al comma sette -  che detta vendita non è regolamentata dalle  disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, 114;
  • al comma otto -   che si applicano le disposizioni del decreto legislativo 114 del 1998 solo quando l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente,  sia superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali, ed  a € 4 milioni di euro per le società;


Alla luce della normativa richiamata,  le imprese  sono classificate agricole e sono dunque  legittimate  a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, solo se  i ricavi rientrino  nei limiti di fatturato  indicati. Al contrario, in caso di superamento delle soglie fissate, le imprese agricole divengono  imprese commerciali  a tutti gli effetti con  il conseguente assoggettamento   alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, 114.

 

Le aziende agricole, per poter vendere i propri prodotti  dovranno esperire le seguenti formalità:

  • in caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche: comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'impresa;
  • per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio:  comunicazione al comune sede del posteggio con contestuale  richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
  • per la vendita al dettaglio su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori  agricoli abbiano la disponibilità: non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio.


Dette disposizioni si applicano anche  alla vendita di prodotti "derivati" dai prodotti agricoli, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli mezzo o tecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

 

Con nota  del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 agosto del 2009 n. 73834,  era stato precisato che i prodotti "derivati" sono anche quelli non provenienti dai propri fondi,  ma  prodotti trasformati presso altre aziende agricole, nonché  quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni sopra indicate.

 

L'ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con propria  nota n.8425 del 27 settembre 2006, specificava la necessità di essere  regolarmente iscritti alla camera di commercio per  l'esercizio  della vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione. Detta iscrizione non era invece richiesta  in caso di  vendita effettuata all'interno del fondo dell'azienda di produzione o in zone limitrofe.

 

Infine, in riferimento all'attività svolta dagli imprenditori agricoli su aree pubbliche, è  recentemente intervenuto l'articolo 27 del decreto legge 9 febbraio 2012  n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che consente all'imprenditore agricolo  di iniziare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante, contestualmente all'avvio della comunicazione al comune ove ha sede l'azienda di produzione.

  

Allegato: Risoluzione n.35929 del 1/3/13 Ministero Sviluppo Economico

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