Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 12 marzo 2019 recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”, adottato dal MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’art. 1, comma 504, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l’anno 2018).
Il testo ha la precipua finalità di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.
Vengono individuate come attività enoturistiche:
Quanto a quest’ultima fattispecie di attività enoturistica, il testo in commento precisa che l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica.
Il Decreto si riferisce in particolare ai prodotti:
E’ bene evidenziare che, all’art. 2, comma 2, del Decreto, anche grazie all’intervento della Federazione, è stato espressamente previsto che dall’attività di degustazione siano in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
Per una analisi più dettagliata del provvedimento si rinvia alla lettura integrale del testo scaricabile nella sezione Documenti.