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Requisiti e standard minimi per l’esercizio dell’attività enoturistica

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 12 marzo 2019 recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”, adottato dal MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’art. 1, comma 504, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l’anno 2018).

 

Il testo ha la precipua finalità di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.

Vengono individuate come attività enoturistiche:

  • tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche nel cui areale si svolge l’attività (ad es. visiti guidate ai vigneti, alle cantine ecc.);
  • le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti (ivi compresa la vendemmia didattica);
  • le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

 

Quanto a quest’ultima fattispecie di attività enoturistica, il testo in commento precisa che l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica.


Il Decreto si riferisce in particolare ai prodotti:

  • DOP, IGP, STG;
  • di montagna;
  • che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE;
  • prodotti agroalimentari tradizionali della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal MIPAAFT.

 

E’ bene evidenziare che, all’art. 2, comma 2, del Decreto, anche grazie all’intervento della Federazione, è stato espressamente previsto che dall’attività di degustazione siano in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

 

Per una analisi più dettagliata del provvedimento si rinvia alla lettura integrale del testo scaricabile nella sezione Documenti.

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