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Riduzione temporanea dell’accisa sui carburanti – Adempimenti per gli esercenti

Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2022 e del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, sono state disposte delle riduzioni temporanee di talune aliquote di accisa, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).


L’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 11 in oggetto, fornisce diversi chiarimenti in ordine ai due decreti succitati.


1. Variazioni sulla tassazione di benzina, oli da gas o gasolio e GPL
Innanzitutto, l’Agenzia illustra le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dai due decreti, a decorrere dal 22 marzo 2022:

  • 1) benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri;
  • 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri;
  • 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi.

 

Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:

  • 1) per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante, fino al 21 aprile 2022;
  • 2) per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, fino al 20 aprile 2022.

 

Per il periodo di vigenza delle sopraindicate riduzioni d’accisa, l’Agenzia ricorda che, per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA) nonché per gli esercenti servizio di taxi (punto 12 della Tabella A allegata al TUA), il decreto legge n. 21 ha previsto la disapplicazione delle specifiche aliquote ridotte, di cui ordinariamente beneficiano, in quanto meno favorevoli.

 

2. Comunicazione delle giacenze di benzina e gasolio usato come carburante – decreto legge n. 21
Con riferimento alla comunicazione delle giacenze di benzina e gasolio usato come carburante, di cui al comma 5 dell’art. 1 del decreto legge n. 21/2022, da effettuarsi sia all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 sia alla fine della giornata del 21 aprile 2022, l’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti.


In specie, relativamente alla giacenza fisica all’inizio della giornata del 22 marzo 2022, l’Agenzia, riconoscendo che taluni esercenti potrebbero non aver effettuato il richiesto inventario prima dell’effettuazione di carichi o di scarichi di prodotto, chiarisce che tali esercenti potranno trasmettere all’UD, territorialmente competente, relativamente a ciascuno dei prodotti, la prima informazione del seguente elenco che risulti nella loro disponibilità:

  • 1) la giacenza fisica al 22 marzo 2022, prima dell’effettuazione di movimentazioni, ove l’inventario sia stato tempestivamente effettuato;
  • 2) la ricostruzione della giacenza fisica di cui al punto 1), a seguito di un inventario eseguito il 22 marzo 2022 o nei giorni immediatamente seguenti. Tale giacenza ricostruita è ottenuta sommando algebricamente alla giacenza inventariale i quantitativi nel frattempo movimentati in carico e in scarico, come desunti dai misuratori ubicati nel deposito o nell’impianto;
  • 3) in assenza delle giacenze fisiche di cui ai punti 1) e 2), la giacenza contabile al termine della giornata del 21 marzo 2022.

 

L’Agenzia sottolinea, inoltre, che, per le comunicazioni delle giacenze, “l’effettuazione dell’inventario straordinario da parte dell’esercente deve trovare risconto nel registro di carico e scarico con l’indicazione delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in autonomia secondo le disposizioni vigenti in materia”.


Le comunicazioni debbono essere trasmesse in modalità telematica o tramite posta certificata, al tal fine sono forniti i seguenti chiarimenti:

  • 1) in caso di trasmissione tramite posta certificata, alla PEC può essere anche allegata la copia in formato.pdf delle pertinenti pagine del registro di carico e scarico;
  • 2) nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato il codice ditta del deposito o dell’impianto e dovrà essere contenuta l’indicazione che trattasi di comunicazione resa ai sensi dell’art.1, comma 5, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022;
  • 3) nel contenuto della PEC dovranno essere riportate oltre le predette informazioni anche, il nome, il cognome, la data di nascita ed il codice fiscale dell’esercente, l’eventuale partita IVA e ragione sociale, nonché l’indirizzo del deposito o dell’impianto;
  • 4) gli esercenti depositi commerciali, tenuti all’invio dei dati di giacenza in modalità telematica, indipendentemente dalla frequenza di invio dei dati di contabilità, ad essi applicabile in funzione della capacità, dovranno effettuare un invio straordinario contenente, per ciascun prodotto interessato alla riduzione di aliquota, i dati di giacenza, nonché i record relativi alla chiusura inventariale svolta in autonomia dall’esercente.

 

Le comunicazioni delle giacenze di benzina e gasolio usato come carburante dovranno essere effettuate entro cinque giorni lavorativi a partire dal 22 marzo (dunque, dal 28 marzo) e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
Si considereranno regolarmente presentate le comunicazioni, relative alla giacenza al 22 marzo 2022, inviate all’UD territorialmente competente anteriormente alla presente circolare, purché conformi alle suddette prescrizioni.
L’obbligo in oggetto, evidenzia l’Agenzia, non trova, ovviamente, applicazione per le giacenze di gas di petrolio liquefatti (GPL), usati come carburante oggetto della riduzione temporanea dell’aliquota di accisa, ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2022.

 

3. Indicazione aliquota di accisa applicata nell’e-DAS – Decreto legge n. 21 del 2022
In relazione all’obbligo di indicazione dell’aliquota di accisa applicata nell’e-DAS, di cui all’art.1, comma 6, del decreto legge n. 21/2022, l’Agenzia chiarisce che “per ogni e-DAS emesso nel periodo, relativamente ai prodotti di che trattasi, nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronico DE815, ferme restando le ulteriori informazioni commerciali concernenti la spedizione che facoltativamente possono esservi inserite da parte dello speditore, è riportata l’aliquota vigente alla data di emissione del documento che, nel caso di estrazioni dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell’imposta di cui all’art. 3, comma 3, del TUA”.


L’obbligo in oggetto non trova applicazione, evidenzia l’Agenzia, per i documenti di accompagnamento semplificati, emessi a scorta dei gas di petrolio liquefatti (GPL), usati come carburante oggetto della riduzione temporanea dell’aliquota, ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2022.

 

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