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Rilascio DURC in presenza certificazione crediti

A seguito di quanto disposto dal D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012 e dal successivo  decreto interministeriale attuativo  13.3.2013, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi,  può essere comunque rilasciato qualora sia certificato il possesso di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, l'Inps ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione della specifica disciplina.

 

Importo crediti

Ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva, l'importo dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali, Servizio sanitario nazionale ecc.) deve risultare almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.

Le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti", appositamente istituita dal Ministero dell'Economia (vedi all. 1).

 

Soggetti richiedenti

La richiesta del DURC deve essere presentata dal soggetto titolare del credito o da un suo delegato attraverso la "Guida al rilascio del DURC in presenza di certificazione crediti", presente nella predetta "Piattaforma" e, successivamente, tramite lo Sportello Unico Previdenziale.

Il DURC viene richiesto direttamente dall'interessato qualora debba essere prodotto nell'ambito dei rapporti tra soggetti privati. A tal fine, lo specifico documento certificativo dei crediti, una volta emesso da parte della  Piattaforma,  dovrà essere trasmesso con Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegnato in forma cartacea alle strutture territoriali degli enti competenti al rilascio del DURC. In ogni caso, nella formulazione della domanda, l'interessato dovrà indicare che il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012.

Nelle restanti ipotesi, il DURC è acquisito d'ufficio dalla pubblica amministrazione. A tal fine  quest'ultima, una volta ricevuta la richiesta da parte dell'interessato, dovràtrasmettere la relativa documentazione, mediante PEC, agli Enti competenti al rilascio del citato Documento di Regolarità Contributiva.

Il DURC può essere rilasciato anche nel caso in cui l'interessato sia già stato invitato a sanare le irregolarità entro un termine non superiore a quindici giorni.

 

Modalità rilascio DURC

 Una volta effettuata  la verifica della sussistenza e dell'importo dei crediti riportati nella "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il sistema,  in caso di esito positivo della verifica, fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in formato pdf, comprovante l'esito della medesima.

Modalità utilizzo DURC

Come per le altre tipologie, anche il DURC emesso ai sensi della legge 52/2012 può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Modalità utilizzo certificazione

Ai sensi del decreto interministeriale 13.3.2013, la certificazione esibita per il rilascio del DURC dalla Piattaforma può essere utilizzata anche:

per la compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.  

 

All.1

Rif.:

  • Circ. INPS n. 16 del 30.01.2014
  • Decreto interministeriale 13.3.2013
  • D.L. 52/2012, art. 13 bis, conv. In L. 94/2012.
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