La L.R. 29/2005 prevede che i saldi estivi di fine stagione possono iniziare dal primo sabato di luglio al 30 settembre. Non è più dovuta alcuna comunicazione obbligatoria al Comune e non è più previsto il limite delle 9 settimane di durata massima.
Nel caso l'impresa intenda sfruttare l'intero periodo individuato si dovrà però prevedere una pur minima interruzione (anche di 1 solo giorno).
Si ricorda che è stato soppresso il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni che precedono i saldi.
La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione ed il prezzo finale.
La pubblicità deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole e contenere un'informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché sconti o ribassi praticati. Le merci in offerta devono essere presentate in maniera distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria deve essere sospesa.
Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico.
Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.
L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita.