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Tax credit Tessile, Moda e Accessori

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori.


Come noto, l’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.


Successivamente, il decreto Mise del 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici destinatari del tax credit. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici Ateco 2007 elencati nel predetto decreto e, ai fini dell’accesso al credito d’imposta, rileva il codice comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.


Come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.


Tanto premesso, con il provvedimento in esame, vengono approvati il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche che si allegano per opportuna conoscenza.


Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino
Per accedere al tax credit, secondo le indicazioni del provvedimento in oggetto, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, utilizzando l’apposito modello “Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori”.


Tale modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia, secondo il tracciato informatico approvato con il provvedimento stesso.


Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.


Per stabilire i termini di presentazione della richiesta, precisa l’Agenzia, occorre aspettare l’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea: a questo punto un nuovo provvedimento fisserà l’intervallo di tempo disponibile per l’invio delle comunicazioni con riferimento ai periodi d’imposta agevolabili.


Sarà possibile presentare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o rinunciare integralmente al credito d’imposta già comunicato nel medesimo arco temporale di presentazione della domanda.


Ammontare del credito d’imposta
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.


La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei predetti termini di presentazione della comunicazione.


Modalità di fruizione del credito d’imposta
Secondo le indicazioni del provvedimento in esame, il tax credit può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito. Per i bonus superiori a 150mila euro l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo previa verifica antimafia.


Il tax credit è utilizzabile:

  • per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta “solare” ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti
  • per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti.


Il modello F24 è scartato in caso di indicazione di un credito d’imposta superiore a quello spendibile. Il rifiuto è comunicato tramite ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.


Da ultimo, il provvedimento rimanda a una successiva risoluzione per le istruzioni relative alla compilazione della modello di pagamento.

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